Il deposito in Banca di denaro con provenienza illecita, allo scopo di sostituirlo con denaro pulito, è da considerarsi riciclaggio e non ricettazione, fattispecie sicuramente più lieve.
Questo è quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n.52549 nell’esaminare la condotta di chi apre Libretti di Risparmio, intestati a persone di fantasia o, comunque all’oscuro dell’operazione, utilizzando falsi documenti d’identità.
Questo sistema consente di utilizzare il denaro erogato dalla Banca in sostituzione di quello “illegale” transitato sui Libretti. Dunque un’operazione di “money washing” che per la Cassazione non può ricadere nel raggio di azione della Norma che sanziona la ricettazione.
Infatti il riciclaggio si distingue dalla ricettazione per “l’elemento materiale che si connota per l’idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene e per l’elemento soggettivo costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione”.
Perché scatti il reato non è neppure necessario che sia impedita con efficacia la tracciabilità del denaro rinveniente da truffa (per es.) me è sufficiente che la possibilità di risalire all’origine sia ostacolata.
I Giudici precisano che commette reato di riciclaggio chi versa denaro di provenienza illecita sul Conto di una Società fiduciaria senza un formale incarico da parte del Proprietario della somma, rendendo cosi più difficile la tracciabilità.