OGGETTO: Articolo 2 del decreto interministeriale n. 98998 del 3 aprile 2017 relativo al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e al Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, ai sensi dell’articolo 1, commi 234 e 237, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà
2.1 Modalità di presentazione della domanda di riscatto e ricongiunzione
3. Istruzioni operative per le sedi
4. Modalità di pagamento
5. Istruzioni contabili
- Premessa
L’articolo 1, commi 234 e 237, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, detta disposizioni in materia di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto ai lavoratori dipendenti delle aziende del credito ordinario e del credito cooperativo, ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.
Al fine di rendere operative le disposizioni di cui ai citati commi, è stato emanato il D.M. 3 aprile 2017, n. 98998, con oggetto “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo”, pubblicato nella G.U. 14 giugno 2017, n. 136 (allegato 1).
Nel richiamare quanto già precisato con messaggio n.3267 del 9 agosto 2017, con la presente circolare si forniscono le istruzioni di attuazione dell’articolo 2 del citato decreto ministeriale relativo all’esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà.
2. Esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà
L’articolo 2 del D.M. 3 aprile 2017, n. 98998, ha previsto, per il triennio 2017-2019, che il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e il Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, provvedano, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà.
Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti Fondi dai datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui all’articolo 2 del D.M. citato.
L’esercizio della facoltà in esame da parte dei datori di lavoro è previsto limitatamente al triennio 2017 – 2019. Tenuto conto delle nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nel triennio indicato (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019), le domande di riscatto e/o ricongiunzione di cui alla disposizione in esame potranno essere presentate fino al 30 novembre 2019.
I datori di lavoro avranno comunque cura di presentare le domande con un congruo anticipo rispetto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (almeno quattro mesi prima), in modo che l’istanza possa essere definita con tempestività dalle Strutture territoriali di competenza.
Considerata la ratio della disposizione che si inserisce nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, destinatari dell’intervento sono sia coloro che si trovino a maturare i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o ricongiunzione (in tale ipotesi il riscatto e/o la ricongiunzione, aumentando l’anzianità assicurativa in capo al titolare, avranno l’effetto di ridurre il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di solidarietà), sia coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla predetta prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Il riscatto e/o la ricongiunzione potrebbero pertanto avere anche l’effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell’assegno straordinario.
L’esercizio da parte delle aziende del credito ordinario e del credito cooperativo della facoltà di riscatto o ricongiunzione, generalmente riservata al diretto interessato, è comunque finalizzato all’esodo del lavoratore; l’efficacia dell’operazione è pertanto subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito e alla risoluzione del rapporto di lavoro che deve intervenire entro il mese successivo al pagamento, in unica soluzione, degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione e comunque entro e non oltre il termine del 30 novembre 2019.
In caso di mancato perfezionamento delle predette condizioni, o nel caso in cui la facoltà sia esercitata nei confronti di lavoratori che non raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, l’operazione sarà annullata e i corrispondenti oneri restituiti senza interessi ai datori di lavoro; in tale ipotesi, apposita comunicazione dovrà essere inviata anche al lavoratore.
Si fa riserva di successive istruzioni operative per la restituzione degli importi divenuti indebiti a seguito dell’annullamento delle operazioni in argomento.
2.1 Modalità di presentazione della domanda di riscatto e ricongiunzione
Stante la formulazione generica della norma in esame, le aziende del credito potranno attivare tutte le possibili tipologie di riscatto e ricongiunzione previste per legge e utili ai fini del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, in base alla posizione previdenziale del lavoratore; a tal fine l‘azienda esodante, nell’accertare i requisiti di accesso all’assegno straordinario, acquisisce le informazioni e la documentazione a supporto direttamente dai lavoratori. Le domande saranno poi definite secondo le consuete modalità, previa verifica della sussistenza di i tutti requisiti previsti dalla disciplina normativa di riferimento.
Le Strutture territoriali avranno cura di controllare che all’azienda richiedente il riscatto e/o la ricongiunzione per i propri lavoratori dipendenti sia stato attribuito il previsto codice di autorizzazione “3D” (per le imprese del credito) o “3F” (per quelle del credito cooperativo).
Sono invece esclusi, poiché non richiamati dalla disposizione, i riscatti utili ai soli fini della misura del trattamento pensionistico (ad esempio, riscatti del periodo di part-time di tipo orizzontale, già interamente valutabili ai fini del diritto a pensione).
In attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande sono presentate dai datori di lavoro presso la Struttura territoriale Inps competente in base alla residenza del lavoratore beneficiario, utilizzando il modulo allegato (allegato 2). Il modulo è comunque reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: www.inps.it > ”Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli” > ”Assicurato / Pensionato”.
Ai fini della tempestiva definizione delle domande è importante che già in questa fase sia allegata l’eventuale documentazione a supporto, richiesta dalla normativa di riferimento, evitando in tal modo successive attività di integrazione istruttoria.
Il datore di lavoro dichiara di aver acquisito il consenso del lavoratore interessato, previamente edotto delle condizioni cui è subordinata l’operazione, e di presentare la domanda di riscatto/ricongiunzione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 237, della legge 232/2016 e dell’articolo 2 del D.M. n. 98998/2017 di attuazione. Alla domanda è allegata la dichiarazione di consenso del lavoratore, debitamente sottoscritta.
3. Istruzioni operative per le sedi
Nel caso di domande di riscatto e/o ricongiunzione esercitate in una delle gestioni dei dipendenti privati, gli operatori acquisiscono la domanda in procedura NPIGPA inserendo i dati anagrafici del lavoratore beneficiario e, attivando la funzionalità “Associa Azienda”, la matricola dell’azienda del credito che presenta la domanda. Si richiama l’attenzione sull’importanza di tale adempimento affinché le tipologie di domande di cui alla presente circolare siano gestite correttamente. Le ulteriori fasi del procedimento seguono le modalità già in uso.
Nel caso di domande di riscatto e/o ricongiunzione esercitate in una delle gestioni dei dipendenti pubblici, gli operatori acquisiscono in SIN, tramite la funzione di protocollo web, la domanda cartacea inserendo, in fase di acquisizione della stessa, nel campo “mittente”, l’azienda di credito e, nel campo “titolare”, i dati relativi al lavoratore interessato. La pratica è poi definita secondo le consuete modalità fino alla determinazione dell’onere da versare. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione delle ulteriori fasi del procedimento.
4. Modalità di pagamento
I corrispondenti oneri di riscatto e/o ricongiunzione devono essere versati dai datori di lavoro in unica soluzione.
Nel caso in cui la facoltà di riscatto o ricongiunzione sia esercitata in una delle gestioni dei dipendenti privati, il versamento è effettuato tramite le seguenti modalità:
bollettino MAV; è possibile ottenere la stampa on line del MAV nella sezione “Bollettini” del portale dei pagamenti, seguendo il percorso di navigazione: www.inps.it > “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Portale dei pagamenti” > “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio”. Al servizio si accede utilizzando il codice fiscale del lavoratore beneficiario e il numero pratica;
online sul sito www.inps.it con il sistema PagoPA utilizzando la modalità “Pagamento immediato” tramite carta di Credito o debito o prepagata oppure addebito in conto, seguendo il percorso di navigazione: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Portale dei pagamenti” > “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio”. Al servizio si accede utilizzando il codice fiscale del lavoratore beneficiario e il numero pratica.
Al momento è inibita la modalità di pagamento tramite gli Enti convenzionati “Reti Amiche”.
Effettuato il pagamento, è possibile visualizzare e stampare la ricevuta di versamento intestata all’azienda nella sezione “pagamenti effettuati” del portale dei pagamenti, seguendo il percorso di navigazione: www.inps.it > “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Portale dei pagamenti” > “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio”. Al servizio si accede utilizzando il codice fiscale del lavoratore beneficiario e il numero pratica.
5. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli eventi amministrativi, illustrati nei paragrafi precedenti, con espresso riferimento alla riscossione degli oneri correlati al riscatto o alla ricongiunzione di periodi precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà, versati dai datori di lavoro privati ai fondi in questione tramite il modello interbancario MAV e con il Sistema PagoPa, si comunica l’istituzione di nuovi conti per la ripartizione delle riscossioni a cura della procedura gestionale “Riscatti e Ricongiunzione” che per l’occasione verrà adeguata.
Le riscossioni saranno rilevate ed inviate alla procedura gestionale attraverso la generazione automatizzata di SC724 del conto di servizio GPA54061, al quale confluiranno i versamenti intervenuti tramite i conti di interferenza GPA55175 per “MAV” e GPA55176 per “PAGOPA”.
La ripartizione contabile delle riscossioni attribuite al conto GPA54061 avverrà con imputazione ai nuovi conti:
- FBR22169 Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro – art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M. 98998/2017;
- FBR22179 Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro – art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M. 98998/2017;
- FCR22169 Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro – art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M. 98998/2017;
- FCR22179 Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro – art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M. 98998/2017.
La procedura gestionale “RR”, provvederà ad attribuire, nello stesso biglietto dedicato alla ripartizione delle riscossioni, i trasferimenti economici al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, movimentando i nuovi conti:
sezione “DARE”
- FBR32148 Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto – art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M. 98998/2017.
- FBR32149 Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto – art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M. 98998/2017.
- FCR32148 Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto – art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M. 98998/2017.
- FCR32149 Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto – art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M. 98998/2017.
in sezione “AVERE”
- FPR22148 Valori di ricongiunzione trasferiti dai Fondi di solidarietà del Credito e del Credito cooperativo – art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M. 98998/2017.
- FPR22149 Valori di riscatto trasferiti dai Fondi di solidarietà del Credito e del Credito cooperativo – art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M. 98998/2017.
Le istruzioni contabili per l’attribuzione delle riscossioni degli oneri di riscatto e di ricongiunzione a favore di iscritti alla Gestione pubblica, saranno rese note con successiva comunicazione.
Si fa riserva, inoltre, di fornire specifiche istruzioni contabili per la restituzione degli importi versati, in caso di mancato perfezionamento delle condizioni illustrate nel paragrafo 2, contestualmente all’emanazione delle istruzioni operative.
Si riportano nell’allegato 3 le variazioni al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Circolare numero 188 del 22-12-2017_Allegato n 1
Allegato 2 non disponibile al momento
Circolare numero 188 del 22-12-2017_Allegato n 3