dal sito Fisac Intesa Sanpaolo
Come annunciato, con l’accordo del 15/11/2017, si è ottenuta la proroga a fine giugno 2018 di tutte le normative che compongono il Contratto Collettivo di 2° livello del Gruppo (CC2L). Questo comportava che anche la normativa sulle Giornate di Sospensione Volontaria fosse prorogata per il 2018.
Vi ricordiamo brevemente che le giornate di “sospensione volontaria” possono essere richieste:
- per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi, anche non consecutivi, nel corso dell’anno solare di riferimento;
- senza necessità di motivarne l’utilizzo;
a condizione che non ci siano al momento della richiesta di fruizione arretrati di ferie relativi ad anni antecedenti a quello di competenza. L’Azienda, per le giornate di fruizione di “sospensione volontaria”, riconosce un trattamento economico sostitutivo alla retribuzione, nella misura pari al 35% della retribuzione annua lorda individuale calcolata su base giornaliera, con versamento dei soli contributi previdenziali di legge corrispondenti.
Anche a seguito di alcune vostre richieste di chiarimento vi avevamo specificato fin da subito come tale proproga avrebbe riguardato l’intero montante di giornate richiedibili (appunto 15) e che tali giornate sarebbero state pianificabili nell’ambito dell’intero anno.
Oggi è stata pubblicata dall’azienda l’edizione aggiornata delle regole in materia di Orario di lavoro, Ferie e Permessi che uffcializzano la possibilità della fruizione per come ve l’avevamo anticipata. Qui di seguito un estratto dalle Regole: “Tale periodo (le 15 giornate di Sospensione Volontaria) viene confermato anche per l’anno 2018 e potrà essere pianificato nel corso dell’intero anno”.