Care iscritte, cari iscritti,
l’aggiornamento informativo continua, i temi trattati in questo numero sono i seguenti:
- 2 NOVEMBRE
- RITARDO
- LUTTO E GRAVE INFERMITA’
- LEGGE 104
- 2 NOVEMBRE
Come previsto dall’art. 30 del CCNL vigente la giornata del 2 novembre (commemorazione dei defunti) è considerata semifestiva.
A integrazione il nostro CIA ART.12 a pag 18, b pag 19, regolamenta l’orario di lavoro Full Time, cadente di nella giornata di giovedì, con Ingresso flessibile dalle 8,00 alle 9.15 – Uscita rigida alle 12,00.
La lavoratrice e il lavoratore che vogliono assentarsi per l’intera giornata possono giustificare l’assenza (dalle 8.30 alle 12.00) con qualunque istituto a loro disposizione (escluso il permesso con recupero da flessibile)
Inserendo in GERIP :
- Ferie (FER – 112) a giornata il sistema scalerà in automatico mezza giornata.
- Banca ore (PERBAN – 106), Lavoro supplementare (LAVSUPP – 206), Legge 104 (ovviamente per chi ne ha diritto) il sistema scalerà tre ore e mezza di permesso.
- Ex festività soppresse (EXF – 110), Ex Articolo 39 (PERA39 – 103), Ferie a ore (FERIEORE – 139) il sistema scalerà quattro ore di permesso.
Per le lavoratrici e i lavoratoti Part Time l’orario di lavoro è pari al 50% dell’orario di lavoro teorico previsto nella giornata del giovedì.
Per i call center viene garantito il normale presidio e mezza giornata è retribuita come straordinario festivo al 45%.
- RITARDO
L’entrata dopo il termine della fascia flessibile in ingresso e dopo il periodo di intervallo per il pranzo costituisce ritardo, i ritardi devono rappresentare un’eccezione e devono essere motivati. In caso di ingresso posticipato nel turno di lavoro è consentito l’utilizzo delle causale cod. 133-RITARDOFZ – Ritardo Forzato Orario Flex , fino ad un massimo di 10 minuti mensili (sia per i full time, sia per i part time) entro i quali non si procede ad alcun addebito, oltre i 10 minuti si procede all’addebito, per la sola parte eccedente .
Deve essere inserita con decorrenza termine della fascia di flessibilità, e non può essere cumulata con altri permessi.
- LUTTO E GRAVE INFERMITA’
Come previsto dall’art.4 della legge 53/2000 la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.
Ad integrazione il CIA ART.18 a.3 pag. 35 riconosce 1 giorno aggiuntivo ai 3 di legge per un totale di 4 giorni di permesso retribuito per lutto per i decessi del coniuge, anche legalmente separato, o dl convivente che risulti tale da certificazione anagrafica o di un parente entro il secondo grado. Riconosce inoltre anche 1 giorno di permesso retribuito per lutto, dove la legge non riconosce nulla, per i decessi della nuora, del genero, dei suoceri, dei cognati e di nonni del coniuge del dipendente(affini di primo e secondo grado) o dei parenti di primo e secondo grado del convivente.
Il CIA ART.18 a.3 precisa inoltre che la fruizione del permesso di legge per lutto può avvenire anche qualora il dipendente abbia già fruito nel corso dello stesso anno del permesso retribuito di 3 giorni lavorativi in caso di documentata grave infermità.
L’inserimento del permesso retribuito per lutto o per documentata grave infermità in GeripWeb è a carico dell’ Ufficio Presenze di competenza che richiede
Per il lutto:
- E-mail del dipendente o del responsabile con specifica dei giorni di assenza e del parente o affine deceduto
Per la grave infermità:
- Certificato medico redatto da un medico e/o una struttura sanitaria accreditata Ssn su cui si deve evincere
– il grado di parentela
– attestazione della grave infermità e/o la necessità di assistenza per non autosufficienza
– riferimento alla legge 53/2000
I giorni possono essere utilizzati a giornate intera e mezze giornate.
- LEGGE 104
In allegato
- Guida Handicap e Legge 104
- Permessi GeripWeb Legge 104
- Chi ha diritto alla Legge 104 ?
Tutti i lavoratori dipendenti, anche part time, assicurati presso l’INPS: Disabili gravi; Genitori di figli disabili gravi; Coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di familiari disabili gravi.
Parenti e affini entro il 3° grado, solo quando i genitori o il coniuge della persona disabile grave, hanno già compiuto i 65 anni di età o soffrono di patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.
- Quali sono le agevolazioni Legge 104?
Il possesso dell’handicap in situazione di gravità, di per sé, non dà diritto a una pensione, ma dà diritto alle seguenti agevolazioni, per il disabile, o per i familiari che lo assistono:
agevolazioni fiscali per l’acquisto di sussidi ed attrezzature, per le spese mediche e di assistenza specifica, e permessi lavorativi retribuiti, per sé stesso o per i familiari che lo assistono.
I lavoratori disabili gravi, hanno diritto a due tipi di benefici alternativi tra loro:
– Riposi di 1 o 2 ore al giorno, a seconda della durata dell’orario lavorativo;
– 3 giorni di permesso 104 retribuito al mese, che possono però anche essere frazionati in ore.
I genitori, anche adottivi e affidatari, di figli con disabilità grave minori di 3 anni, hanno diritto a:
– 3 giorni di permessi retribuiti al mese, frazionabili anche a ore;
– Prolungamento del congedo parentale con indennità pari al 30% della retribuzione. In questa ipotesi, il periodo massimo di congedo parentale ordinario + di prolungamento, non può superare i 3 anni. Tale periodo, può essere fruito al massimo entro il compimento dei 12 anni mentre per i genitori adottivi o affidatari, è per massimo 3 anni fruibili entro i primi 12 anni dalla data di ingresso del minore in famiglia;
– Permessi orari: 2 ore al giorno se la giornata lavorativa è pari o superiore alle 6 ore di lavoro, di 1 ora se al di sotto di questa soglia oraria.
I genitori biologici di figli disabili gravi aventi un’età compresa tra i 3 e i 12 anni, e i genitori adottivi o affidatari di figli disabili tra i 3 e i 12 anni dalla data di ingresso in famiglia, hanno diritto in alternativa, a:
– 3 giorni di permessi retribuiti 104, oppure;
– Prolungamento del congedo parentale.
Ai genitori biologici di figli disabili sopra i 12 anni e ai genitori adottivi o affidatari, cdi figli disabili oltre i 12 anni al momento dell’ingresso in famiglia spettano: 3 giorni di permesso al mese.
Ai genitori, al coniuge, ai parenti e affini spettano sempre 3 giorni di permessi 104.
- Quali sono le agevolazioni del CIA UNIPOLSAI?
Ad integrazione il CIA ART.18 a.5 pag. 36 aggiunge 2 giorni di permesso retribuiti mensili (fruibili anche ad ore o a mezze giornate da lunedì al giovedì), riproporzionate per i part-time rispetto al proprio orario.
- Come si richiede la Legge 104?
- Certificato medico curante
Rivolgersi al Medico curante o medico abilitato al rilascio del certificato, dove si attesta la natura delle infermità invalidanti e le patologie invalidanti da cui il soggetto.
Tale certificato sarà compilato dal Medico su supporto informatico ed inviato telematicamente all’INPS.
Il Medico consegnerà all’interessato:
- un codice univoco generato dal sistema informatizzato;
b. il certificato introduttivo firmato in originale di 3 pagine (che ha validità 90 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al Medico). - Inoltro domanda INPS
Si deve poi presentare domanda all’INPS esclusivamente per via telematica.
Il richiedente può farlo autonomamente dopo essersi registrato nel sito dell’INPS, rivolgendoti alla tua RSA di riferimento potrai avere un supporto tecnico e operativo.
È necessario inviare la copia della domanda con il verbale riportante “OMISSIS” anche al datore di lavoro.
- Prenotazione visita davanti alla Commissione ASL
L’interessato verrà in seguito convocato alla visita per l’accertamento della condizione di invalidità.
Qualora la persona sia intrasportabile (poiché il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare.
- Visita e verbale
La visita avviene in sede INPS presso la Commissione della ASL, integrata con un medico dell’INPS.
La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. La persona può farsi assistere, a sue spese, dal proprio Medico di fiducia.
In caso di assenza alla visita la persona può richiedere una seconda convocazione. In caso di assenza ingiustificata anche alla seconda convocazione, la domanda viene archiviata e il richiedente dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del Medico curante.
- Invio del verbale, impugnazione, aggravamento e revisione
Il verbale definitivo, composto da due versioni (una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale), viene inviato dall’INPS all’interessato.
Il CIA è consultabile sulla pagina futura al link http://futura.unipol.it/il-tuo-lavoro/contratti-accordi/Documents/Testo%20pubblicato%20CIA%2013-5-2016.pdf
Vi ricordiamo che le Vostre RSA sono sempre a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento e vi salutiamo in attesa della prossima uscita!
A cura del gruppo di lavoro Contrattualistica e Welfare
Stefania | Cavazza | Roma |
Valentina | Marino | Bologna |
Anna | Neroni | Bologna |
Andrea | Bonafe’ | Bologna |
Cinzia | Cabrini | Milano |
Roberta | Piazza | Milano |
Giuseppe | Amato | Torino |
Simona | Di Matto | Torino |
Simone | Larghi | Firenze |
ALLEGATI: