Abbiamo finalmente concluso la trattativa per la stipula dell’accordo sindacale sulla disciplina delle condizioni, economiche e non, in ambito trasferimenti del personale, accordo che rientra, quale declinazione e regolamentazione delle modalità degli eventuali trasferimenti, in quanto illo tempore previsto all’art. 8 dell’accordo su riorganizzazione e occupazione del maggio 2016, più precisamente definito “Accordo sulla riorganizzazione e ristrutturazione per la tutela dell’occupazione del Gruppo assicurativo Axa Italia”
Oltre che allegarvi il testo completo del predetto verbale d’intesa, siglato da tutte le oo.ss Gruppo Axa Italia e dalla Capogruppo, vi illustriamo brevemente i termini di significativa importanza di questo accordo.
Innanzitutto è stata ribadita, in continuità con l’accordo quadro, la necessità della ricerca, sempre e comunque, di soluzioni concordate per il trasferimento dei colleghi, qualora organizzativamente necessaria.
- Si è partiti dalle basi normative del Ccnl e del precedente accordo sui trasferimenti, di cui alla riorganizzazione Cld/Claims model 2012 per ottenerne sostanziali trattamenti migliorativi. In particolare si è concordato che i trattamenti economici di trasferimento previsti da accordi collettivi o individuali in essere alla data del presente accordo, se peggiorativi, verranno adeguati ai parametri previsti dal presente Accordo. Se, viceversa, i trattamenti economici di trasferimento in essere alla data del presente accordo sono migliorativi mantengono la loro validità fino all’eventuale scadenza prevista dagli stessi accordi. Le parti concordano poi che eventuali accordi e/o clausole di miglior favore in essere mantengono la loro validità fino alla scadenza originariamente prevista, anche in deroga alle disposizioni del presente accordo”
- Con ciò, come facilmente intuibile, abbiamo inteso preservare sia il presente che il futuro dei trattamenti di trasferimento e, in particolare per i Csc/ex cld, i colleghi potranno godere di adeguamenti più favorevoli rispetto al precedente accordo
- Abbiamo stabilito di poter concordare, di volta in volta, con l’azienda l’applicazione accordo/individuazione giorni presenza in nuova sede per figure professionali non liquidative e la possibilità, in genere, di riadeguare il calcolo indennità qualora, durante un periodo osservazione degli ultimi 6 mesi, si constatassero scostamenti oggettivi dei giorni di presenza effettiva/giorni di presenza previsti nella nuova sede
- Si conviene che l’azienda si impegna ad una verifica con le Parti dei casi particolarmente critici per individuare le soluzione più efficaci per le parti interessate
- Abbiamo voluto e ottenuto la previsione, inizialmente non prevista e per i casi di impossibilità logistica del pendolarismo, del rimborso di una indennità di alloggio nella misura del 65% canoni di mercato e rimborso spese rientro settimanale alla propria residenza
- Abbiamo esplicitamente dichiarato che, a differenza dei passati accordi, le condizioni del presente accordo continueranno a trovare applicazione anche dopo la scadenza dell’accordo quadro 2016 cui è legato (ndr: 31.12.2021) fino ad eventuale nuova diversa disciplina
Insomma e al di là dei valori economici delle indennità, sicuramente apprezzabili e decisamente migliorativi rispetto al Ccnl, riteniamo che sia stato raggiunto un valido accordo, che preserva i vantaggi acquisiti e ne riserva di nuovi, il tutto per disporre di un trattamento omogeneo per coloro che, nel pieno rispetto della ricerca del consenso e delle compatibilità del cd. work life balance, dovessero ricevere richieste di variazioni nell’ambito del processo riorganizzativo in corso.
RSA Gruppo AXA ITALIA