Antiriciclaggio: l’autoriciclaggio ed i reati presupposto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.43144 stabilisce che anche l’interposizione fittizia di quote societarie può rappresentare un reato presupposto di auto-riciclaggio in quanto, in termini generali, non è necessario che il reato presupposto sia in sé produttivo di quelle illecite attività economiche da riciclare o reimpiegare.

            La Cassazione ha spiegato che non condivide una tesi molto diffusa secondo la quale l’interposizione fittizia di quote societarie non produrrebbe profitti illeciti e che, quindi, dal perimetro dell’auto-riciclaggio e del riciclaggio non siano presenti i profitti derivanti dalle attività delle Società le cui quote sono emerse come intestate fittiziamente. La Cassazione respinge la tesi essenzialmente naturalistica che vede correlare l’oggetto del riciclaggio o del reimpiego all’oggetto del reato presupposto, inteso quale bene fisicamente avulso dalla condotta materiale di quest’ultimo reato.

Infatti, se la ratio del reato è di impedire la divaricazione tra titolarità formale e sostanziale di beni che appartengono a Soggetti a misure di prevenzione, questo obbiettivo non può escludere i profitti che derivano dalle attività fittiziamente intestate.

Nella interpretazione della Cassazione il profitto delle attività oggetto di intestazione fittizia riveste carattere illecito proprio perché chi ne è titolare è un soggetto diverso da quello esposto all’applicazione della misura di prevenzione e quindi esposto alle misure patrimoniali.

            La sentenza avverte che se si ragionasse diversamente si otterrebbe un effetto sanatorio alle attività che producono un profitto economico anche se oggetto di una iniziale intestazione fittizia.

            Il reato di intestazione fittizia ha tutti i requisiti per essere considerato presupposto dell’auto-riciclaggio in quanto è evidente il ruolo di ostacolo al fine di impedire l’accumulazione , il godimento e lo sfruttamento economico di beni riferibili ai Soggetti sospettati.

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