Antiriciclaggio: gli illeciti e l’archiviazione

Le recenti circolari della Guardia di Finanza e del Mef  riguardanti il Sistema sanzionatorio antiriciclaggio richiamano in modo esplicito, per alcune fattispecie superate dalla nuova normativa, il principio del Favor rei. In special modo  viene ribadita la liberalizzazione delle modalità di conservazione dei dati e delle informazioni utili a prevenire od accertare eventuali attività di riciclaggio.

Nella nuova normativa Antiriciclaggio viene eliminato ogni riferimento agli obblighi di registrazione, come pure l’Archivio unico informatico la cui adozione non viene più espressamente richiesta, così come previsto dalla Delega Europea che indicava al Governo una semplificazione degli adempimenti per la conservazione.

Di conseguenza, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (14 luglio) si determina un’abolitio crimis di una serie di illeciti amministrativi non più previsti come tali dalla nuova normativa.

Secondo il Ministero, questo determina l’obbligo di emissione di Decreti d’Archiviazione dei procedimenti pendenti, in particolare gli illeciti per le violazioni di omessa/irregolare istituzione/tenuta dell’Archivio unico informatico e del Registro della Clientela per i Professionisti, non essendoci più l’obbligo di istituzione dei Registri in oggetto (confrontare gli art.37-38-39 sanzionati dagli art.57 commi 2-3 del Dlgs.231/2007). Sono abrogati anche gli illeciti per violazione degli obblighi di registrazione (art.36 Dlgs.231) non essendo più previsto l’obbligo di istituzione dei Registri, oltre agli illeciti per violazione dell’obbligo di comunicazione (art.36 comma4).

Queste previsioni rendono operativo anche nella materia sanzionatoria amministrativa il meccanismo (di matrice penalistica) della abolitio criminis, in base al quale nessuno può essere sanzionato per una condotta che, pur essendo illecita in base alle disposizioni in essere al momento del reato, non è più prevista come tale dalla Legge in vigore al momento dell’irrogazione della sanzione. Di conseguenza, se la condotta contestata come illecita sulla base del previgente testo del Dlgs 231, non risulta più sanzionabile del Decreto correttivo, l’Ufficio competente all’irrogazione della sanzione dovrà emanare un provvedimento di archiviazione in quanto il reato non è più previsto come violazione amministrativa dalla nuova disposizione in vigore.

Per quanto concerne, invece, le sanzioni relative all’obbligo di conservazione si deve pensare che le nuove norme si applichino esclusivamente alle condotte illecite poste in essere successivamente all’entrata in vigore della riforma, posto che l’originario Dlgs. 231puniva esclusivamente il reato di omessa denuncia/incompleta/tardiva registrazione delle informazioni, il quale per principio di tipicità e tassatività della norma penale, non poteva essere allargato alla conservazione dei documenti.

La retroattività speciale sanzionatoria amministrativa prevista dal nuovo Decreto prevede che per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della riforma, si applichi la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l’applicabilità del pagamento in misura ridotta.

Interpretando al contrario la disposizione, si dedurrebbe che se l’illecito amministrativo è stato commesso anteriormente alla riforma e la legge posteriore è più favorevole rispetto a quella in vigore al momento in cui la violazione è stata commessa, allora si dovrebbe applicare quest’ultima, per ciò stesso derogando al principio secondo cui le leggi amministrative si applicano solo nei casi e per i tempi in esse considerati.

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