Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione con sentenza n.22081, hanno stabilito che può essere sanzionata una Società per violazione della normativa Antiriciclaggio anche quando il reato si è estinto nei confronti del proprio Legale Rappresentante. In seguito la Società potrà rivalersi sul Soggetto responsabile dell’infrazione (es. una sanzione pecuniaria, per violazione della norma sull’utilizzo dei contanti in seguito a transazioni finanziarie con Casse di Mutualità prive di autorizzazione, che viene confermata anche in seguito all’azzeramento della contestazione al Manager).
Le Sezioni unite hanno dato un’interpretazione di maggior rigidità alle varie interpretazioni dlel’art.14 ultimo comma Legge 689 del 1981 in quanto la solidarietà prevista dalla Legge non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma ha anche un obbiettivo di natura pubblicista di generale deterrenza nei confronti di tutti coloro (persone fisiche od Enti) che hanno cooperato con il trasgressore rendendo possibile la violazione.
La Corte sottolinea come l’individuazione dei Soggetti responsabili in solido non è neutra, ma esprime un giudizio del Legislatore di “disvalore operato nell’area intermedia tra correalità ed estraneità al fatto. In maniera analoga a quanto previsto sul versante della responsabilità civile aggravata, a fondare l’attribuzione della responsabilità solidale è la relazione con la res adoperata od il soggetto danneggiante. La possibilità dell’azione di regresso per il totale della sanzione agevola da una parte la repressione e dall’altra il fatto che gli effetti economici ricadranno in via definitiva sull’autore del reato.
In termini sistematici, quindi, forme estese di responsabilità aggravata puntano a dissuadere quelle condotte che possono agevolare la violazione delle norme amministrative. Il principio di “personalità” dunque non ne esce né contraddetto né attenuato ma, invece, ricondotto alla sua naturale funzione garantistica, la quale non toglie la visione dell’illecito come fatto di rilevanza sociale invece che come semplice episodio della vita di un singolo individuo.