Adeguamento delle normative regionali alle nuove Linee guida in materia di tirocini

Il 25 maggio 2017 in sede di Conferenza Stato Regioni sono state approvate le nuove “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’art. 1 commi 34, 36 della legge n. 92/12. Per la loro piena operatività dovranno essere recepite da opportune norme regionali da approvarsi entro il 25 novembre 2017.
L’aver declinato che le eventuali condizioni differenti dovranno attuarsi in un’ottica di miglioramento e quindi di maggior tutela dello stagista di per sé non basta, in quanto tali Linee rappresentano solo standard di riferimento e lasciano quindi aperta alle Regioni la possibilità di scegliere di normare questa materia in maniera differente da quanto già concordato. Ciò rappresenta il vero limite dell’insieme delle linee guida!
Entro la fine del mese è nostra intenzione organizzare momenti di confronto e incontro con le strutture regionali in seno a un Coordinamento nazionale congiunto Mercato del Lavoro e Area Welfare/Politiche giovanili; ciò sia in considerazione delle fortissime implicazioni territoriali richiamate, che per l’opportunità di poter condividere buone pratiche di contrattazione regionale funzionali a piani di sviluppo in materia di istruzione e formazione, politiche giovanili e lavoro.
In ragione dei prossimi confronti in sede regionale per la definizione delle nuove regolamentazioni, riteniamo opportuno fornire alcuni orientamenti:

Durata del tirocinio. Segnaliamo che un’attività di tirocinio superiore ai 6 mesi ha un’alta probabilità di determinare un rischio dumping rispetto a normali forme contrattuali. Di contro un’attività inferiore a 6 mesi determina problematiche sull’efficacia dell’azione formativa;

 Soggetti promotori. La norma affida la possibilità di essere soggetti “promotori” del tirocinio a diversi attori sia pubblici che privati. E’ per noi assolutamente opportuno, nei casi di istituzioni formative private, che queste rispondano alle norme per le quali possono definirsi paritarie;

 Condizioni di attivazione. Occorre promuovere regolamentazioni nelle quali al soggetto ospitante non possa essere concesso l’attivazione di un secondo tirocinio con lo stesso tirocinante. Inoltre le nuove norme dovrebbero recepire il divieto di attivazione di un tirocinio verso tirocinanti che abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con lo stesso soggetto ospitante negli ultimi 2 anni precedenti all’attivazione del tirocinio. Va recepito anche il divieto di attivazione di tirocini per professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate, per svolgere attività tipiche della professione;

  • Limiti di contingentamento. La definizione del superamento del numero massimo di stagisti ospitabili contemporaneamente deve possibilmente prevedere la cumulabilità tra tirocini curricolari ed extracurricolari;
  • Tutorship. Va favorita la riduzione del numero massimo di tirocinanti assegnabili contemporaneamente a ciascun tutor del soggetto promotore rispetto a quanto previsto;
  • Attività stagionali. L’estensione di utilizzo dei tirocini nelle attività stagionali non fa differenza nell’avere alle dipendenze lavoratori con rapporti di lavoro a termine rispetto ai tempi indeterminati. Va per noi evitato l’utilizzo di tirocinanti in aziende con solo personale a termine;
  • Assenza di dipendenti. Non è per noi condivisibile l’aver ammesso la possibilità di svolgere stage in aziende prive di dipendenti;
  • Attestazione dell’attività svolta: le norme regionali dovrebbero recepire quanto previsto dalle Linee guida in termini di attestazione del tirocinio, ovvero il dossier individuale e l’attestazione finale, rilasciata congiuntamente dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. Entrambi costituiscono uno standard minimo a livello nazionale nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (ai sensi del decreto legislativo n. 13/2013);
  • Vigilanza. L’aver definito le situazioni di abuso e le relative sanzioni richiede, affinché siano certe, che le regioni procedano obbligatoriamente ad attivare le convenzioni con l’INL in materia di controlli;
  • Limiti numerici. Va evitato che le singole regioni intervengano sulle possibilità di revisione dei limiti numerici massimi di tirocini attivabili elevandoli;
  • Indennità di partecipazione. Le norme regionali devono escludere la possibilità di erogare contributi, anche integrativi, in forma forfettaria. Vi sollecitiamo a porre la questione del possibile incremento della quota di indennità come già in discussione in alcune regioni.

Per noi l’obiettivo di fondo rimane quello di contrattare i limiti alle possibilità di utilizzo dello strumento per evitarne l’abuso.

Nonostante gli intendimenti delle nuove Linee guida, il tirocinio continua a correre il rischio di rimanere lontano dall’essere un’esperienza a carattere prevalentemente formativo, seguitando in questo modo a fornire molteplici occasioni per tramutarsi in strumento di sfruttamento e di precarizzazione a danno delle nuove generazioni e della qualità del lavoro nel Paese.

Area della Contrattazione e del Mercato del Lavoro Coordinatore Mercato del Lavoro
Barachetti Corrado Ezio

Area Welfare Istruzione e Formazione Transizioni Scuola Formazione Lavoro Anna Teselli

Was this article helpful?
YesNo

    Questo articolo ti è stato utile No

    Pulsante per tornare all'inizio
    error: Content is protected !!