Nel corso dell’incontro di giovedì abbiamo esaminato ancora alcuni aspetti relativi alla mensilizzazione della voce “ex premio di rendimento”, a completamento dell’analisi in sede di Commissione tecnica avvenuta il 12 e 24 luglio.
Ricordiamo che, con la ristrutturazione delle voci retributive avvenuta con il CCNL 11/7/1999, l’eventuale quota extra-standard dell’ex premio di rendimento
è prevista per il personale già in servizio alla data del 1/11/1999.
I colleghi provenienti ex Gruppo Intesa, ex Gruppo CR Firenze ed ex Casse del Centro hanno l’erogazione annuale di questa voce, mentre per l’ex Gruppo Sanpaolo questa quota era stata mensilizzata e viene quindi già erogata per 13 mensilità.
Nella commissione tecnica, partendo dall’esame degli accordi integrativi aziendali originari, abbiamo verificato che anche con l’erogazione mensilizzata
sia mantenuta l’invarianza dei criteri e delle rivalutazioni previste nel tempo per l’ex premio di rendimento.
Abbiamo anche approfondito la recente normativa del Decreto 28/7/2014 in merito al calcolo della contribuzione versata dall’azienda per il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà.
Al riguardo la Circolare Inps n.90 del 6 maggio 2015 ha precisato che la contribuzione deve essere calcolata sull’ultima retribuzione “sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”: con la mensilizzazione quindi rientrerebbe nel calcolo anche l’ex premio di rendimento, che ad oggi ne sarebbe escluso, a beneficio dell’importo dell’assegno straordinario e della futura pensione.
Inoltre con la mensilizzazione dell’ex premio verrebbe anche superata la norma che ne escludeva l’erogazione in caso di valutazione negativa, prevista ancora in molte realtà.
Il confronto proseguirà il 14 settembre.
Milano, 11 settembre 2017
Segreteria di Gruppo FISAC-CGIL