Care colleghe e cari colleghi,
come già comunicato con note precedenti, e come da vostra conoscenza, nel mese di novembre 2014 è possibile effettuare lo “swich” tra i vari comparti del Fondo Pensione Nazionale. Gli aderenti che intendono allocare tra i vari comparti di investimento il montante maturato ed i futuri flussi contributivi in maniera diversa da quella attuale possono quindi eseguire in questo mese la variazione.
Vale la pena ricordare che la quota minima di sottoscrizione per ciascun comparto scelto è pari al 10% della propria posizione complessiva.
Il regolamento del Fondo Pensione Nazionale prevede la possibilità dello switch nei mesi di maggio e di novembre.
Gli Switch non comportano per l’aderente oneri aggiuntivi.
In tale contesto si inserisce una importante novità che riguarda il “Comparto Assicurativo – Orizzonte 5”, comunicata dal Fondo Pensione con la circolare OR5 28102014 (anche questa già segnalata con nostra precedente nota), novità della quale pensiamo sia utile focalizzare alcune questioni anche facendo un rapido cenno sulla storia della linea di investimento:
- Il “Comparto Assicurativo – Orizzonte 5”, era originariamente denominato “Comparto Garantito”, necessitato dal Decreto Legislativo 252/05[1] che prevedeva l’istituzione di una linea garantita che assicuri la restituzione del capitale a scadenza e garantisca una rivalutazione in linea con quella del TFR in azienda; questo perché tale comparto è destinato a ricevere il Trattamento di Fine Rapporto destinato a previdenza complementare in conseguenza mancata della mancata opzione di scelta di destinazione ( previsione del Decreto Legislativo 252/05) da parte del lavoratore (c.d. “silenti” che vengono automaticamente iscritti nella linea più prudenziale del Fondo);
- In precedenza, quando il comparto era ancora denominato “Garantito”, il Fondo Pensione Nazionale ha dato, comunque, la possibilità di conferire nello stesso qualsiasi forma di contribuzione ed anche di trasferire quote da altre linee di investimento; molti iscritti hanno nel tempo optato per la destinazione di una parte, anche considerevole, della loro contribuzione (percentuale, TFR e quote di altre linee) a questo comparto;
- All’inizio dell’anno in corso il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Nazionale da deciso di variare, in occasione della rivisitazione dello schema di “Asset Allocation” Strategica dei comparti d’investimento del Fondo, la denominazione del “Comparto Garantito” in “Comparto Assicurativo – Orizzonte 5”
- Il comparto garantito era gestito, in origine, da BCC Vita, si è poi aggiunta UnipolSai e successivamente, dal 3 febbraio 2014, anche Assimoco Vita; queste stesse compagnie assicurative prevedono “un rendimento minimo garantito del 2,25% (al lordo delle imposte tempo per tempo previste dalla normativa sulla previdenza complementare)”;
- Il Fondo Pensione Nazionale ha ritenuto opportuno nell’ottica di “diversificazione del rischio controparte” di ampliare la gamma dei gestori indicendo un bando per selezionare ulteriori compagnie assicuratrici cui affidare la gestione del comparto stesso;
- Si sono quindi aggiunte alla gestione del comparto ulteriori due compagnie assicurative Società Reale Mutua di Assicurazione e Allianz SpA, per tutte le controparti assicurative la tipologia contrattuale è quella dei contratti assicurativi di capitalizzazione con sottostanti gestioni separate di ramo V (Vita) [2];
- Le due nuove compagnie assicurative offrono un “rendimento minimo garantito dello 0,50% (al lordo delle imposte tempo per tempo previste dalla normativa sulla previdenza complementare”), tale rendimento si applica verso tutte le prestazioni (riscatti, anticipazioni, trasferimenti ad altra forma pensionistica complementare, prestazioni erogate in forma di capitale e di rendita) previsti dalla normativa previdenziale, ivi compreso il trasferimento della propria posizione previdenziale ad altro comparto d’investimento del Fondo (cd. Switch);
- Al fine di favorire il graduale riallineamento delle masse gestite da tutti i players assicurativi, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato che, a partire dal 01 gennaio 2015 e fino a nuova decisione, i flussi monetari derivanti dai contributi ordinari mensili versati al Fondo ed eventuali importi rivenienti da “switch” di periodo, saranno ripartiti tra le cinque Compagnie assicurative nelle seguenti percentuali:
- Bcc Vita S.pA.: 5%;
- UnipolSai Assicurazioni S.p.A.: 5%;
- Assimoco Vita S.p.A.: 10%;
- Allianz S.p.A.: 40%;
- Società Reale Mutua di Assicurazioni: 40%.
- Nell’ottica di voler allineare le condizioni contrattuali proposte dalle nuove compagnie assicurative con quanto stabilito dalle Convenzioni vigenti, il Fondo ha avuto cura di prevedere una scadenza analoga per tutti i contratti assicurativi al 30 giugno 2019, senza possibilità di tacito rinnovo.
Dalla lettura e dalla interpretazione della sola circolare OR5 28102014, ricordando che lo switch di novembre ha effetti dal 1 gennaio 2015 (data di attivazione delle nuove condizioni sopra descritte), scaturiscono inoltre alcune riflessioni che vorremmo porre alla vostra attenzione:
- Il rendimento minimo garantito scaturirà dalla media dei rendimenti garantiti sia delle tre vecchie Compagnie (2,25%) che delle due nuove (0,50%), ponderato anche dalle quantità del montante tempo per tempo “gestito” dalle singole Compagnie, infatti:
- Per le posizioni consolidate alla data del 31 dicembre 2014 si continuerà ad avere un rendimento minimo garantito annuo del 2,25%( fino al 2019);
- Per il 20% dei conferimenti futuri, dal 1 gennaio 2015, si avrà un rendimento minimo garantito annuo del 2,25% (fino al 2019); per il 80% dei conferimenti futuri, dal 1 gennaio 2015, si avrà un rendimento minimo garantito annuo dello 0,50%; quindi, complessivamente, per i conferimenti dal 1 gennaio 2015, si avrà un rendimento minimo garantito annuo dello 0,85% derivante dalla media delle diverse condizioni praticate;
- Il rendimento da performance del comparto seguirà gli stessi criteri di media già illustrati per il rendimento minimo garantito, sarà conseguente ai rendimenti ottenuti da ciascuna controparte assicurativa (superiori o comunque almeno pari al mimino garantito annuo) e avrà sempre l’effetto ponderazione derivante del montante gestito tempo per tempo da ogni singola assicurazione.
Questa nostra nota non ha, ovviamente, pretese di certezza ma vuole solo sollecitare tutti alla conoscenza e conseguentemente all’approfondimento ad attenta valutazione di ogni novità che interviene in materia di previdenza complementare ed in particolare nel nostro Fondo Pensione, anche visitando il sito del Fondo Pensione e interloquendo direttamente con gli uffici dello stesso.
Vi invitiamo comunque a fare sempre le scelte di allocazione in maniera consapevole tenendo conto principalmente della propria età anagrafica, del periodo mancante alla prestazione pensionistica, dell’aspettativa di rendimento, e della propria propensione al rischio.
Un fraterno saluto.
Roma lì 22 novembre 2014
R.S.A. FISAC CGIL BCC di Roma
[1] Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (G.U. 13 dicembre 2005 n. 289 S.O. n. 200) Disciplina delle forme pensionistiche complementari;
[2] Ramo V Operazioni di capitalizzazione (assicurazioni finanziarie non dipendenti dalla vita umana, che prevedono il pagamento di un capitale alla scadenza del contratto)