Con nota datata 3 luglio, l’Unità di Informazione Finanziaria chiarisce le norme di secondo livello – emanate dall’Uif stessa – che conservano vigenza anche con l’entrata in vigore della nuova Legge Antiriciclaggio (Dlgs. 90 maggio 2017). In particolare, il chiarimento riguarda l’obbligo di restituzione dei fondi con cui vengono chiusi i rapporti per inadempimenti antiriciclaggio.
Il nuovo Decreto legislativo non ne fa più menzione, abolendolo implicitamente con la nuova formulazione dell’art.42 sull’obbligo di astensione.
Il precedente art.23, comma 1bis indicava, nel caso di chiusura di conto corrente o rapporto con un Cliente che avesse negato di aggiornare le proprie informazioni (o di fornirne di nuove) su richiesta della Banca o dell’Ufficio postale, di restituire i fondi depositati con contestuale comunicazione alla Uif.
L’obbligo di astensione viene confermato anche nel nuovo Decreto, ma alla chiusura (o al rifiuto) del rapporto non si farà seguito alla restituzione delle somme. Questo avverrà comunque ma non sarà più di competenza delle Autorità abolendo, di fatto, tutta una serie di adempimenti che appesantivano l’operatività dei Soggetti obbligati.
Un’altra novità riguarda l’eliminazione degli indicatori di anomalia per le Pubbliche Amministrazioni, emanati con Dm interno del 25 settembre 2015.
N.B. rileviamo un errore da parte del legislatore nel decreto 90: le Pubbliche Amministrazioni sono, a tutt’oggi, esonerate dalle Segnalazioni di operazioni sospette (vi erano obbligate precedentemente dal 1991) e nell’articolo 10 si restringono a pochi Enti l’applicazione di tutte le norme antiriciclaggio ma con applicazione stessa subordinata all’emanazione – da parte di Csf, Uif e Mef – delle norme che individuino quali Enti e gli obblighi definitivi. Perciò la P.A. è, per ora, esclusa dalla normativa antiriciclaggio.
La circolare Uif dà sostanziale conferma all’iter per le segnalazioni di operazioni sospette (come da circolare 4 maggio 2017) e nulla cambia nel sistema Infosate nei software per i Soggetti segnalanti. Immutati anche i rapporti che i delegati antiriciclaggio dovranno continuare ad avere in materia (gestioni dei sistemi e collegamenti con le Autority).
Inalterati anche gli schemi di anomalie mentre, ricordiamo, sono vigenti (invece) gli indicatori di anomalia emanati dalla Banca d’Italia per le Sos. Essi costituiscono il fondamento dell’analisi dei sospetti (seppur risalenti all’anno 2013) anche se non sufficienti nel giustificare la partenza di una segnalazione. Tutta una serie di Circolari (numerate progressivamente) sull’operatività tipica di taluni Settori conservano ancora la loro validità. E’ utile ricordare l’importanza delle regole che l’Autorità detta in materia di Trust, giochi e scommesse, usura, frodi fiscali e frodi informatiche.