Antiriciclaggio: le sanzioni aggravate

Dal 4 luglio ’17 è in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2017 n.90, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n.140 del 19 giugno,che attua la Direttiva Ue 2015/849 IV Direttiva europea antiriciclaggio.

            Il Decreto legislativo 90/2017 detta i tempi per l’emanazione delle disposizioni attuative. Alcune delle nuove prescrizioni come quelle sanzionatorie entrano in vigore subito ma facendo salvo il principio del favor rei, il quale viene esteso (in via del tutto eccezionale) nel nuovo decreto dal settore penale a quello delle sanzioni amministrative. Altre disposizioni, invece, richiederanno maggiori tempi tecnici per l’adeguamento alle nuove norme; inoltre si registra un aggravamento sul fronte delle sanzioni che deriva dall’applicazione del cumulo materiale in caso di più violazioni.

Il nuovo decreto, nelle sue disposizioni finali, stabilisce che le norme emanate dalle autorità di vigilanza di settore, in base a norme abrogate o sostituite sulla base del nuovo provvedimento, continueranno a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018, per permettere un tempo sufficiente per passare alla fase operativa di implementazione del nuovo progetto normativo.

Le Autorità di vigilanza di settore e gli Organismi di autoregolamentazione, avranno (invece) dodici mesi di tempo, dall’entrata in vigore del decreto, per l’individuazione dei requisiti dimensionali ed organizzativi in base ai quali i Soggetti obbligati dovranno  adottare controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per l’introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese – se adeguate rispetto a dimensione e natura dell’attività – la nomina di un Responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica di politiche, controlli e procedure.

Entro  lo stesso lasso di tempo, il Mefdovrà emanare, di concerto con il Mise, un decreto per individuare i dati e le informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle Imprese ed a disciplinare i termini e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei Soggetti autorizzati, oltre che le modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei Soggetti obbligati.

            I Concessionari di gioco, entro dodici mesi, dovranno adottare gli adeguamenti tecnologici dei propri processi per dare attuazione alle norme nuove. La stessa scadenza è riservata al Mef per emanare un Decreto con le modalità tecniche per l’alimentazione e consultazione del Registro dei Soggetti convenzionati ed Agenti di prestatori di servizi di pagamento ed Istituti emittenti moneta elettronica.

            L’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziarie e dei mediatori creditizi (Oam), avrà tre mesi di tempo dall’entrata in vigore del decreto ministeriale per avviare la gestione del Registro.

Gli Agenti in attività finanziarie, nel caso che nella prestazione di servizi di rimessa di denaro, rilevino in capo all’ordinante l’assenza del titolo di soggiorno richiesto dalla Normativa in materia, avranno dodici ore dal compimento dell’operazione per darne notizia al Questore del luogo in cui l’operazione è stata compiuta, insieme ai dati relativi all’identità dell’ordinante e dell’operazione effettuata.

Le disposizioni relative ai Consulenti finanziari autonomi ed alle Società di consulenza finanziaria entreranno in vigore contemporaneamente con l’avvio dell’operatività dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari.

Per ultimo, dall’entrata in vigore delle nuove norme antiriciclaggio, gli allegati tecnici a norme contenute nel decreto legislativo 231/07, abrogate o sostituite dal decreto correttivo, saranno abrogati.

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