Antiriciclaggio: la revisione delle Autorità

Le nuove norme antiriciclaggio scandiscono modi e tempi per l’entrata in vigore della riforma.

Le disposizioni delle Autorità di Vigilanza di Settore che vengono emanate in ragione di norme abrogate/sostituite dal decreto correttivo, si applicheranno fino al 31 marzo 2018. Le Autorità avranno, poi, 12 mesi di tempo dalla data di entrata in vigore della riforma per emanare le disposizioni attuative delle procedure di mitigazione del rischio.

In particolare, dovranno essere individuati i requisiti dimensionali ed organizzativi in base ai quali i Soggetti obbligati adotteranno  i presidi, i controlli e la gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo nonché per l’introduzione di una Funzione antiriciclaggio altre alla nomina, quando necessaria, di un Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e la previsione di una Funzione di Revisione indipendente per la verifica di politiche, controlli e procedure.

            La stessa scadenza vale per l’adozione, da parte del Mef, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, del Decreto per l’individuazione dei dati e delle informazioni  sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust che sono oggetto di comunicazione al Registro delle Imprese oltre ai termini e modalità di accesso a queste informazioni da parte dei Soggetti autorizzati e delle modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei Soggetti obbligati.

            Nell’arco di un anno dalla data di entrata in vigore della riforma, i concessionari di gioco dovranno adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrà un anno di tempo per adottare il Decreto per definire le modalità tecniche per l’alimentazione e la consultazione del Registro dei Soggetti convenzionati ed Agenti di prestatori di servizi di pagamento ed Istituti di emittenti di moneta elettronica.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore di tale decreto, l’Organismo competente per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, deve avviare la gestione del Registro dei Soggetti convenzionati ed Agenti di prestatori di servizi di pagamento ed Istituti emittenti moneta elettronica.

Per ultimo, le norme relative ai consulenti finanziari autonomi ed alle Società di consulenza finanziaria entreranno in vigore nel momento in cui sarà operativo l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti finanziari (Ocf), introdotto dalla riforma attuata con legge di stabilità 2006.

A questo Organismo saranno trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalla Consob sui Promotori finanziari. In attesa delle norme di attuazione e delle delibere Consob necessarie per dare inizio all’operatività dell’Albo, l’Ocf  potrà svolgere esclusivamente la funzione di tenuta dell’Albo unico dei Consulenti finanziari, limitatamente ai Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

Solo per il regime transitorio, sulla base del principio del favor rei, l’entrata in vigore dovrebbe essere immediata ovvero dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale ed il regime più favorevole dovrebbe essere esteso alle sanzioni già irrogate ed impugnate con sentenza non passata in giudicato.

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