Antiriciclaggio: la confisca obbligatoria

In data 28 giugno, in Gazzetta Ufficiale, è stata pubblicata una comunicazione di rettifica che reinserisce la confisca obbligatoria anche nel caso di auto-riciclaggio all’interno del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.90 per l’attuazione della IV Direttiva Europea n. 2015/849 riguardante la “Prevenzione dell’Uso del Sistema Finanziario a Scopo di Riciclaggio dei Proventi di Attività Criminose” oltre che al  finanziamento del terrorismo. Direttiva che modifica le Direttive europee n. 2005/60 Ce e 2006/70 con attuazione del Regolamento Ue n.2015/847 che riguarda i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento Ce n.1781/2006.

Il Dlgs 90/2017 (e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n.140 del 19 giugno 2017-Supplemento ordinario n.28) entra in vigore il 4 luglio 2017, di conseguenza il Governo ha corretto l’art.72 comma 4 del provvedimento che riportava la precedente versione dell’art.648-quarter del Codice penale sulla confisca, prima dell’introduzione del reato di auto-riciclaggio.

La versione dell’art.648-quarter del Codice penale era stato infatti modificato dalla Legge sul rientro dei capitali (n.186/14) con decorrenza 2015 che aveva introdotto il nuovo reato di auto-riciclaggio(applicabile anche ai reati tributari), integrando le fattispecie di confisca obbligatoria e per equivalente anche in caso di condanna per il reato di auto-riciclaggio previsto dal nuovo art.648-1ter del Codice penale. Le conseguenze dell’entrata in vigore del nuovo Decreto sulla normativa auto-riciclaggio, senza la correzione, sarebbe stata l’abolizione della confisca per auto-riciclaggio per il principio del favor rei.

            Continuerà, dunque, ad essere possibile (nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti anche per il reato di auto-riciclaggio-oltre che per quello di riciclaggio e per quello di utilizzo di beni od altra utilità di provenienza illecita -) la confisca obbligatoria dei beni che ne costituiscono il prodotto/profitto di tali reati, salvo che appartengono a persone estranei al reato stesso. In più, nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca, il Giudice potrà ancora ordinare la confisca delle somme di denaro/beni/altre utilità delle quali i responsabili hanno la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto/profitto/prezzo del reato.

Photo by dewarsrepealday

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