14 giugno 2017
Le OO.SS. in merito alle comunicazioni aziendali aventi per oggetto “applicazione dall’1/1/2017 della Parte Normativa del CIA del 13/5/2016”, evidenziano come le stesse siano difformi e non coerenti.
Di seguito riportiamo la mail aziendale del 5/6 u.s., per i soli dipendenti ex FonSai che devono fruire ancora di ex festività soppresse maturate al 31/12/2016.
“Gentile Collega,
Con riferimento alla nostra comunicazione del 16 dicembre 2016 sotto riportata, ti ricordiamo che le ore di ex festività residue al 31/12/2016 dovranno essere fruite entro e non oltre il 30/6/2017.
In via eccezionale potrà essere concessa la fruizione di dette ore non ancora fruite entro il 30/9/2017, inserendo in Gerip Web la disposizione denominata: RIPOREXF 927 – Riporto ex festività ore ex Fonsai
Posizionandosi all’interno di Gerip Web in una qualsiasi giornata del mese di giugno, questa disposizione potrà essere inserita, richiamando l’apposito codice e senza dover modificare gli altri campi, che vengono proposti in automatico dal sistema. In calce alla presente comunicazione, si riporta la videata relativa alla disposizione.
Tale disposizione sarà poi approvata dal Responsabile, come una qualunque altra disposizione.
Ricordiamo che la data del 30/9/2017 è il termine non ulteriormente prorogabile, entro il quale i residui dovranno essere fruiti.
Cordiali saluti.
Amministrazione del Personale e Costo del Lavoro”
Precisiamo che la stessa è mancante di parte della comunicazione inviata dall’Azienda in data 16/12/2016 qui di seguito riportata.
” Gentile Collega,
ti ricordiamo che in Futur@ è stato pubblicato il COM UGF DGARUO 36-2016 riguardante “CIA Assicurativo di Gruppo del 13/5/2016: informazioni sulla Parte Normativa”, che per comodità di consultazione alleghiamo alla presente.
Inoltre, ti informiamo che:
- ex festività
In merito alle ore di ex festività residue al 31/12/2016, viene data la possibilità di fruizione entro e non oltre il 30/06/2017.
Dopo tale data la Società procederà all’eventuale pagamento delle ore non ancora fruite all’interno del cedolino di Luglio 2017.
In via eccezionale, potrà essere concessa la fruizione delle ore non ancora fruite entro il 30/09/2017, a seguito di espressa richiesta da rivolgere via mail agli Uffici Controllo Presenze di competenza in accordo con il responsabile diretto.
Ricordiamo che questa evenienza comporterà all’interno del cedolino di luglio 2017 l’assoggettamento a contribuzione previdenziale a carico lavoratore, in relazione alle ore di ex festività di competenza fino al 31/12/2015 e non ancora fruite.
Ti informiamo inoltre che il sistema GeripWeb, al momento della fruizione delle ore di ex festività, scalerà dalle ore più vecchie.
In merito alle ore di ex festività maturate dall’anno 2017 in poi, trova applicazione l’articolo 22 – punto b del CIA del 13/05/2016, che prevede la fruizione entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione.”
Le OO.SS. invitano l’Azienda a rispettare nelle comunicazioni ai dipendenti interessati quanto è frutto degli accordi intercorsi, in particolare le facoltà opzionali previste in termini di fruizione o di monetizzazione di quanto sopra.
Pertanto quanto evidenziato nella mail aziendale del 16/12/2016 per noi rimane confermato.
Inoltre, in riferimento alle intese intercorse, a coloro che – per impedimento personale o di servizio – non potessero fruire dei residui di ex festività con richiesta di proroga entro il 30/9, deve essere riconosciuta la monetizzazione sul cedolino di ottobre.
FIRST CISL – FISAC CGIL – FNA – SNFIA – UILCA
– scarica il comunicato unitario
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