La caratteristica distintiva della Direttiva 2015/849, della quale il Decreto Legislativo varato il 24 maggio ne è il recepimento nella normativa nazionale, consiste nell’ampliamento e nella razionalizzazione del principio basato sul rischio (riskbasedapproach).
Da questo punto di vista è essenziale il momento dell’Adeguata verifica– nelle diverse intensità e su cui torneremo in una prossima comunicazione. Ndr.– da parte dei soggetti obbligati, siano essi Intermediari bancari/finanziari, Professionisti od altri operatori non finanziari.
L’importanza dell’adeguata verifica si rileva da varie disposizioni inserite nella nuova normativa ed in particolare nelle due disposizioni che prevedono:
- Obbligo di astensione dal rendere la prestazione richiesta-articolo 42 decreto 24 maggio.
- Applicazione di sanzioni-articolo 56.
Nel primo caso si è stabilito che i Soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della Clientela devono astenersi dall’instaurare, eseguire o proseguire il rapporto o la prestazione professionale e le operazioni. A questo si aggiunge che sono chiamati a valutare se effettuare o meno una segnalazione dioperazione sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria.
La prestazione non potrà essere eseguita se chi la richiede è direttamente od indirettamente parte di una Società, un Trust, una Società Anonima o in una Società controllata attraverso azioni al portatore con sede in Paesi terzi ad alto rischio. Queste misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori Entità giuridiche, altrimenti denominate, che hanno sede in Paesi ad alto rischio e di cui non è possibile identificare il Titolare effettivo né verificarne l’identità.
In tema di astensione, la normativa prevede un’eccezione per i Professionisti, solo nei casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente od espletano compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento davanti ad un’Autorità giudiziaria od in relazione a tale procedimento (compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo od evitarlo).