Il Comitato del Fondo di Solidarietà del 6 giugno u.s. ha approvato la delibera INPS allegata al fine di regolamentare l’iter di accettazione delle domande di accesso alla Sezione Emergenziale del Fondo stesso, avendo rilevato che talune domande di prestazione hanno riguardato lavoratori non ancora “licenziati” che non avevano presentato domanda di Naspi. Per tali lavoratori infatti diventa impossibile per il Fondo sia la stima dell’importo spettante come indennità che come assegno emergenziale. Tali domande non sono state pertanto escluse.
La delibera di cui sopra stabilisce in modo inequivocabile che:
- le domande di accesso alla prestazione della Sezione Emergenziale devono essere presentate da parte dell’azienda solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro
- l’istruttoria sarà avviata solo a seguito della presentazione della domanda di disoccupazione da parte del lavoratore all’Istituto competente.
Le domande che verranno presentate d’ora in avanti, anche riguardo a lavoratori cessati antecedentemente, dovranno rispettare i requisiti della delibera.
Roma, 8 giugno 2017
LA SEGRETERIA NAZIONALE