Nel nuovo decreto legislativo antiriciclaggio sono previsti nuovi e puntuali criteri per l’identificazione del Beneficiario effettivoda individuarsi, in ultima analisi, con i titolari dei poteri di amministrazione o direzione.
Spetterà agli Amministratori delle Società procedere all’individuazione del titolari effettivi da comunicare ai Soggetti Obbligati e (se i Soci non ottemperano) le delibere assunte con il loro voto determinante potrebbero essere impugnate; questo è ciò che emerge dal nuovo Decreto legislativo antiriciclaggio. Sono previsioni importanti in quanto i Soggetti tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio hanno come primi adempimenti (in presenza di un nuovo cliente diverso dalla persona fisica) l’obbligo di identificazione e, prima ancora, individuare chi sia l’effettivo beneficiario dell’operazione/prestazione richiesta.
L’obbligo di identificazione potrebbe essere vanificato attraverso l’interposizione di una struttura societaria od altra entità simile, ecco dunque la necessità di individuare il titolare effettivo e l’obbligo di conservare traccia delle verifiche eseguite per l’identificazione stessa.
Ricordiamo che il Titolare Effettivo è la persona fisica a cui è riferibile la proprietà diretta od indiretta della persona giuridica ossia il controllo della stessa. Vi è la proprietà diretta con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; si ha la proprietà indiretta con una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto tramite Società controllate, Fiduciarie o per interposta persona. Il Titolare effettivo coinciderà, quindi, con la persona cui è attribuibile il controllo dell’Ente (maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea ordinaria, o voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante o esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
In definitiva, se in base ai precedenti criteri non si individua univocamente uno o più beneficiari effettivi, esso coincide con la persona (o le persone) titolare di poteri di amministrazione/direzione della Società.
Nell’ipotesi in cui il cliente sia una persona giuridica privata (Associazioni, Fondazioni…) sono individuati come Titolari effettivi i fondatori (se ancora in vita), i beneficiari individuali o i titolari di funzioni di direzione/amministrazione.
I clienti forniscono in forma scritta, sotto la propria responsabilità) tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire ai Soggetti obbligati di adempiere ai compiti di adeguata verifica. Inoltre, ai soli fini antiriciclaggio, le Imprese dotate di personalità giuridicae le Persone giuridiche private devono conservare per un periodo non inferiore ai cinque anni informazioni adeguate, accurate ed aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai Soggetti obbligati durante gli adempimenti previsti per l’adeguata verifica della Clientela.
Queste informazioni, per le Imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, sono acquisite a cura degli Amministratori sulla base di quanto risulta dalle scritture contabili e dai Bilanci, dal Libro dei Soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario od al controllo dell’Ente, cui l’Impresa è tenuta secondo le previste disposizioni nonché dalle comunicazioni ricevute dai Soci e da ogni altro dato a loro disposizione.
Qualora rimangano dubbi sulla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite da parte degli Amministratori in seguito di espressa richiesta rivolta ai Soci. L’inerzia o l’ingiustificato rifiuto del Socio oppure il rilascio di informazioni palesemente fraudolente rendono non esercitabile il diritto di voto l’impugnabilità delle delibere assunte con il loro voto determinante.