Messaggio INPS su assegno straordinario fondo solidarietà a seguito legge stabilità

Premessa – L’art. 1, comma 235, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017­2019”, pubblicata nella GU n. 297 del 21 dicembre 2016 Supplemento Ordinario n. 57, prevede che per le nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nel triennio 2017­2019 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019), le imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 148/2015 e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, possono chiedere che il finanziamento degli assegni straordinari a loro carico, entro il limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel predetto triennio, venga ridotto:

  • per le decorrenze di assegno straordinario nell’anno 2017, di un importo pari all’85 per cento dell’importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 22/2015, e della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22;
  • per le decorrenze di assegno straordinario negli anni 2018­2019, di un importo pari al 50 per cento dell’importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 22/2015, e della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22.

All’integrazione del finanziamento provvede la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (istituita presso l’Inps ai sensi dell’art. 37 della legge n. 88/1989), nel limite delle somme stanziate annualmente e indicate dal comma 236 della citata legge di bilancio, per gli anni dal 2017 al 2021, e fermo restando il limite numerico complessivo di 25.000 accessi nel triennio 2017­2019.

Si precisa che possono chiedere la riduzione del finanziamento in argomento anche i datori di lavoro con accordi aziendali in essere stipulati alla data del 31 dicembre 2016.

Si illustrano di seguito le modalità di trattazione per i settori credito ordinario e credito cooperativo.

1. Nuove Categorie

Le prestazioni in argomento vengono inquadrate nelle nuove categorie:

  • 127 CRED27 Assegno Straordinario Credito L. 232/2016
  • 128 COOP28 Assegno Straordinario Credito Cooperativo L. 232/2016.

A queste corrisponde una apposita istanza telematica, da presentare a cura del datore di lavoro.

Assegno Straordinario Credito legge 232/2016

  • Gruppo: 0006 ­ Altre prestazioni
  • Sottogruppo: 0055 ­

Assegno Straordinario Credito legge 232/2016

  • Tipo: 0038 ­ finalizzato a pensione di Vecchiaia

Assegno Straordinario Credito legge 232/2016

  • Gruppo: 0006 ­ Altre prestazioni
  • Sottogruppo: 0055 ­

Assegno Straordinario Credito legge 232/2016

  • Tipo: 0039 ­ finalizzato a pensione Anticipata

Assegno Straordinario Credito Cooperativo legge 232/2016

  • Gruppo: 0006 ­ Altre prestazioni
  • Sottogruppo: 0056 ­

Assegno Straordinario Credito Coop legge 232/2016

  • Tipo: 0038 ­ finalizzato a pensione di Vecchiaia

Assegno Straordinario Credito Cooperativo legge 232/2016

  • Gruppo: 0006 ­ Altre prestazioni
  • Sottogruppo: 0056 ­

Assegno Straordinario Credito Coop legge 232/2016

  • Tipo: 0039 ­ finalizzato a pensione Anticipata

Tali prestazioni sono del tutto identiche a quelle delle categorie 027 e 028 quanto alle modalità di acquisizione dei dati di liquidazione, di calcolo, compresa riduzione dell’8% e dell’11% per il Fondo credito ordinario, di tassazione e alla memorizzazione delle informazioni nel database.

Ai nuovi trattamenti possono accedere i lavoratori dipendenti dalle medesime aziende esodanti del settore bancario del credito e del credito cooperativo.

2. Decorrenza e scadenza della prestazione

La decorrenza delle prestazioni in argomento deve essere compresa fra gennaio 2017 e dicembre 2019.

Si rammenta che per gli anni 2016 e 2017 l’assegno straordinario a carico del settore del credito ordinario può essere riconosciuto anche ai lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. Pertanto per le prestazioni di categoria 027­VOCRED con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 2016 e il 1° dicembre 2017 la permanenza individuale massima è modificata da 5 a 7 anni.

Conseguentemente anche per la categoria 127­CRED27:

  • per le decorrenze 2017, la scadenza massima si colloca entro il limite dei 7 anni pari a 84 mesi;
  • per le decorrenze 2018 e 2019, la scadenza massima si colloca entro il limite dei 5 anni pari a 60 mesi;

Per la categoria 128­COOP28 la scadenza massima si colloca sempre entro il limite dei 5 anni pari a 60 mesi.

3. Gestione della riduzione

La disposizione prevede che per i primi 24 mesi, con esclusione della tredicesima mensilità, l’importo della riduzione sia dell’assegno straordinario che della contribuzione correlata è posto a carico della GIAS.

Si descrivono di seguito le modalità di gestione della riduzione, che viene impostata e trattata in ogni caso a livello centrale.

Sono stati individuati due nuovi codici fondo identificativi che vengono scritti, per i primi 24 mesi, a esclusione della tredicesima mensilità, sia nella sezione della competenza (GP5/6) che in quella del pagamento (GP8) relativamente:

  • alla contribuzione correlata a carico GIAS (888), che assume un valore costante;
  • alla quota dell’assegno straordinario a carico GIAS (889), che è pari:
    • ­ per le decorrenze 2017, all’85% dell’importo massimo della NASPI equivalente;
    • ­ per le decorrenze 2018 e 2019, al 50% dell’importo massimo della NASPI equivalente. Poiché l’importo della NASPI decresce dal 4° mese in poi, anche il valore memorizzato decresce dal 4° mese.

4. Quantificazione della provvista

I codici 888 e 889 vengono riportati nel segmento GP8MD40 e operano automaticamente in diminuzione dell’importo della provvista mensile a carico dell’azienda.

Le procedure di rendicontazione imputeranno alla GIAS le somme relative a i due codici fondo. 5. Portale Prestazioni Atipiche

Nel dettaglio della provvista mensile, messo a disposizione dell’azienda sul Portale, per ciascun soggetto viene riportato l’importo del finanziamento con e senza riduzione.

Photo by Meditations (Pixabay)

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