Con sentenza n.100600 della Seconda sezionale penale, (depositata di recente) la Corte di Cassazione ha ribadito l’autonomia tra i reati di riciclaggio e quello di phirshing (il phirshing è una truffa informatica effettuata inviando una mail con il logo contraffatto di una Banca o di una Società di commercio on line, per invitare il destinatario a fornire dei dati riservati –numero carta di credito, password per accedere al servizio di home banking- motivando tale richiesta per motivazioni tecniche. NdR).
Le figure chiave per questo tipo di reato sono l’hacker (cioè colui che procura i dati), il collaboratore presta-conto (che mette a disposizione un conto corrente per accreditare le somme) ed il destinatario finale delle somme inviate.
Per la Cassazione, se si svolge il ruolo di presta-conto aprendo conti correnti (su cui poi confluiscono importi illegalmente sottratti dai conti di terze persone) in epoca successiva alla realizzazione dei reati mediante phirshing (art.615bis e 640ter del Codice penale) –consentendo perciò la realizzazione del profitto da tali reati-introducendo un ulteriore passaggio utile a far perdere le tracce del denaro, si realizza anche il reato di riciclaggio.
Infatti , se si compiono azioni per rendere difficile la scoperta della provenienza illegale delle somme depositate nei conti correnti e, successivamente, utilizzate per prelievi di contanti od altro (ricariche di carte di credito, telefoniche…) l’azione del Soggetto imputato non può essere ricondotta agli articoli del Codice penale sopra riportati ma si riconducono a tutti gli effetti agli elementi costitutivi del reato di riciclaggio.
Questo perché le azioni imputate si collocano in una fase successiva alla realizzazione del reato, quando il reato presupposto stesso di frode informatica si era realizzato compiutamente ed aveva già esaurito le sue conseguenze.
Di conseguenza la condanna che verrà comminata vedrà la somma di reati tra i quali (oltre alla ricettazione) anche il riciclaggio.