Antiriciclaggio: le sanzioni ai dipendenti

Di seguito una nuova comunicazione che tiene conto del dibattito parlamentare che si sta svolgendo in queste ore relativo allo Schema di recepimento della IV Direttiva Europea Antiriciclaggio, che modificherà in maniera sostanziale l’attuale legislazione in materia. Seguirà a breve un’altra comunicazione.

Lo Schema di decreto legislativo di recepimento Quarta Direttiva Europea Antiriciclaggio introduce un significativo inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative agli obblighi legati alle segnalazioni di operazioni sospette in caso di inadempimento.

L’adempimento della segnalazione delle Sos costituisce uno dei più significativi aspetti della collaborazione attiva a cui sono chiamati i Destinatari della normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro sporco. In queste segnalazioni gli Obbligati devono, infatti, farsi parte attiva e diligente nel trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia un articolato e completo compendio di informazioni sui propri Clienti che, in base agli indicatori di anomalia, sono sospettati di azioni finalizzate al riciclaggio/auto-riciclaggio.

In base alle indicazioni contenute nello Schema, l’attuazione degli obblighi di adeguata verifica (e di conseguenza la relativa attivazione delle procedure di collaborazione attiva finalizzate all’invio delle segnalazioni di operazioni sospette) è destinata, all’interno della struttura, al Dipendente che intrattiene stabilmente i rapporti con il Cliente.

Così per gli Intermediari bancari e per gli altri Operatori finanziari l’obbligo di segnalazione ricade (in linea di massima) sul Dipendente che ha rapporti diretti con il Cliente. Lo stesso Dipendente è obbligato a segnalare, senza ritardo, le possibili operazioni sospette al Titolare della Funzione antiriciclaggio (od al Legale Rappresentante od ad altro Delegato). La segnalazione deve avvenire entro trenta giorni.

Conseguentemente le sanzioni sono comminate direttamente al Dipendente in quanto l’Istituto risponde soltanto a titolo solidale. Tuttavia, la capacità di reddito dei responsabili che, di norma, si trovano a figurare come principali incolpati ammonta ad un Reddito Annuale Lordo che è sostanzialmente inferiore all’importo della sanzione per omessa segnalazione di operazioni sospette (che ammonta a cifre considerevoli variando dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata e risulta immutata rispetto all’attuale norma, malgrado il richiamo alla proporzionalità espresso nella IV Direttiva).

Nei casi più gravi è prevista anche la pubblicazione, per estratto, del Decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani nazionali (di cui uno di natura economica) a cura e spese del sanzionato.

Lo Schema di Decreto legislativo ammeso a consultazione dal Ministero dell’Economia prevedeva l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che andava dai 30mila ai 300mila euro. La bozza emendata dal Consiglio dei Ministri sottoposta a parere parlamentare reintroduce, invece, una sanzione dall’1 al 40% del valore dell’operazione non segnalata o segnalata tardivamente, dunque una sanzione notevolmente consistente per una persona fisica, che non trae nessun vantaggio dalla contemporanea responsabilità solidale dell’Istituto.

Tale responsabilità, infatti, si attua solamente sul piano dell’effettività della sanzione in quanto obbliga l’Istituto a supplire ad una eventuale incapienza della persona fisica senza sollevarla dal carico sanzionatorio.

Ricordiamo che i principi contabili e le previsioni tributarie in materia di Lavoro dipendente impongono all’Istituto di agire in regresso sul Dipendente, con la conseguente configurazione di un onere pecuniario in grado di incidere in misura rilevante sulla sfera personale del Dipendente al quale è stata addebitata la paternità dell’illecito amministrativo.

 

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