Si è di recente conclusa, da parte delle Commissioni Parlamentari di Giustizia e Finanza, l’indagine conoscitiva riguardante lo schema di recepimento della Quarta Direttiva Europea Antiriciclaggio. Sono state ascoltate tutte le Categorie e le Istituzioni coinvolte dalla Direttiva Europea (Professionisti, Consob, Abi, Ania, Unità d’Informazione Finanziaria di Bankitalia).
Il quadro che ne è uscito è un quadro complesso, in cui non sempre è possibile riconoscere il meglio nel nuovo. In determinati casi il progetto di riforma (che viene ora sottoposto al Parlamento) richiama le esigenze di potenziamento del Sistema di prevenzione e di contrasto al riciclaggio –l’introduzione del Registro dei Titolari Effettivi, una specifica disciplina per i Settori più a rischio o un più mirato ricorso alle sanzioni penali-, in altri si potrebbe determinare un arretramento rispetto agli odierni standard di efficienza, come (p.es. l’eliminazione dell’obbligo di istituzione dell’Archivio Unico Informatico, il principio di segnalazione tardiva, il principio di proporzionalità delle sanzioni…).
I Soggetti coinvolti nell’indagine conoscitiva hanno fatto notare i rischi relativi alle Segnalazioni di operazioni sospette tardive. L’art.35, comma 2 dello Schema di decreto stabilisce che in ogni caso è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell’operazione sospetta.
Per l’Abi questo termine non tiene conto del processo che nella Banca consente l’emersione del sospetto, con la conseguenza di indurre i Soggetti obbligati ad effettuare segnalazioni cautelative per non incorrere in una sanzione per tardiva segnalazione.
Dal canto suo l’Uif ribadisce che le Sos tardive rispondendo a criteri rigidi e meccanicistici potrebbero indurre gli obbligati ad una non corretta valutazione del sospetto.
Il mondo Bancario riafferma la necessità di elaborare un quadro sanzionatorio che sia in linea con i principi della Direttiva Europea Antiriciclaggio eliminando, od alleggerendo, la responsabilità che la riforma configura a carico dei Dipendenti degli Intermediari bancari e finanziari quando vi è ipotesi di omessa o tardiva segnalazione. Anche i Professionisti rilevano il tema della proporzionalità delle sanzioni chiedendo di evitare un eccesso di delega ed auspicando il cosiddetto cumulo giuridico.
L’Uif fa notare la poca rispondenza del sistema sanzionatorio ai principi di efficacia e proporzionalità cosi come sono configurati nello Schema di decreto. In particolare il rilievo sanzionatorio che lo Schema attribuisce alle violazioni diverse da quelle considerate gravi, ripetute o sistematiche che dovrebbero, invece, essere le uniche sanzionabili in base alla legge. Sarebbe, anche, necessario rivedere gli importi delle sanzioni che dovranno essere graduati diversamente in base alla natura delle violazioni, riservando quelle maggiormente consistenti alla non osservanza dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette il cui adempimento è l’obbiettivo ultimo della disciplina, per cui l’adeguata verifica e la registrazione rivestono carattere puramente strumentale.
L’Assogestioni chiede di dettagliare maggiormente il Set informativo necessario per assolvere agli obblighi di adeguata verifica, inserendo sempre, nello stesso, le informazioni di carattere economico-patrimoniale della Clientela.
L’Ania raccomanda un’integrazione degli indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, per permettere ai Soggetti obbligati di avere immediata evidenza della possibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica.
Viene auspicato, dall’Unione Fiduciaria, un regime degli obblighi antiriciclaggio diversificato tra Fiduciarie di primo livello (vigilate da Bankitalia) e quelle di secondo livello.
E’ considerato positivo da parte della Consob la scelta di escludere i Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori Sede dal novero dei Soggetti obbligati in quanto, nel vigente sistema, il Consulente incaricato da un Intermediario è equiparato ai Collaboratori ed al Personale dello stesso.
Anche la Guardia di Finanza giudica positivo lo Schema di decreto in quanto realizza il rafforzamento del vigente assetto e consolida una strategia di prevenzione che ha già avuto successo, mentre il Garante della Privacy sottolinea la necessità di tutelare i dati raccolti.