Sono iniziate, presso le Commissioni Parlamentari, le audizioni per le analisi degli aspetti sanzionatori dello schema di Decreto Legislativo di recepimento della IV Direttiva Europea Ue Antiriciclaggio.
Nello schema di Decreto, le sanzioni penali sono state limitate alle ipotesi di frodi e di pericolosità sociale e con un considerevole aumento delle pene, come d’altronde previsto anche dal Legislatore Comunitario. Le sanzioni amministrative, invece, vengono decisamente aumentate e potranno essere comminate anche per mere violazioni formali anche non dolose. In assenza dell’elemento psicologico del dolo, infatti prima della recente depenalizzazione queste piccole violazioni venivano archiviate. Invece, ora, il nuovo assetto sanzionatorio amministrativo (articolo 67, ultimo comma, schema decreto correttivo) prevede espressamente tra i criteri che debbono presiedere all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche quelli in materia di concorso formale, di continuazione e reiterazione delle violazioni (articoli 8-8bis Legge 689/1981).
Per le sanzioni amministrative, previste dalla nuova normativa antiriciclaggio, pertanto l’applicazione del regime di cumulo giuridico, regime più favorevole ai Soggetti obbligati (applicazione della pena più grave aumentata del triplo) non sarà generalmente più applicabile. La regola generale sarà infatti quella del cumulo materiale delle sanzioni, ossia dell’effettiva sommatoria delle sanzioni previste per le singole violazioni.
Nello schema di Decreto sono anche inserite ipotesi correttive che temperino parzialmente queste previsioni. Infatti l’articolo 58, comma 3 prevede che ai Soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettano (anche in tempi diversi) una o più violazioni della stessa norma o di diverse norme previste dal Decreto in materia di Adeguata Verifica della Clientela e di conservazione da cui derivi (come conseguenza immediata e diretta) l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di Operazioni Sospette, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave.
L’interpretazione letterale della norma sembrerebbe far dedurre che nei casi di prime violazioni degli obblighi di identificazione del Cliente o di conservazione dei dati che non si traducono in un’osservanza dell’obbligo di segnalazione di Operazione Sospetta (perché, in ogni caso, il Cliente o l’operazione non destano nessun allarme sotto il profilo del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo) si dovrebbe far luogo al cumulo materiale con conseguente moltiplicarsi degli importi delle sanzioni. Rispetto invece a condotte più gravi, come quelle che conducono alla violazione dell’obbligo di segnalazione di Operazioni Sospette, si potrebbe applicare il regime più favorevole del cumulo giuridico speciale previsto dalla nuova Bozza, ossia la sanzione prevista per la violazione più grave.
Tra gli specialisti di settore è auspicato un intervento correttivo da parte delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di escludere un’applicazione generalizzato in materia sanzionatoria antiriciclaggio del cumulo materiale per scongiurare il rischio di pervenire ad esiti sanzionatori non conformi a quanto previsto dalla Legge di Delega Europea ed ai principi contenuti nella IV Direttiva europea. In particolare, ci si riferisce alla violazione di obblighi meramente formale, privi di un’effettiva portata lesiva. Infatti si potrebbe correre il rischio di infrangere il principio comunitario di proporzionalità (contenuto espressamente nella Legge di delegazione europea) con un proliferarsi delle contestazioni amministrative a carico di tutti i Soggetti incaricati.