Finalmente siamo riusciti a confermare l’ampliamento delle causali aggiuntive già sperimentate nel corso del 2016
Da oggi i colleghi possono chiedere permessi anche per questi casi:
- titolari dei benefici per l’assistenza di familiari e affini entro il 2° grado ex art. 3, comma 3, L. 104/92
- con certificazione ex art. 3, comma 1, L. 104/92 per sé
- per assenze legate a disagi comportamentali di figli minorenni, quali ad es., tossicodipendenza, bulimia/anoressia, bullismo, bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)
- per assenze legate ad assistenza di figli con handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. 104/92.
Le nuove causali si aggiungono a quelle già previste prima, che sono:
- titolari di permessi ex L. 104/92, art. 3 comma 3, per sé
- destinatari delle provvidenze economiche a favore di parenti e convivente portatori di handicap grave
- destinatari di permessi ex L. 104/92, art. 3 comma 3, per figli e/o coniuge
- in grave e indifferibile necessità di assentarsi a fronte di eventi urgenti/eccezionali che esauriscano ogni altra causale di assenza a disposizione.
Ai colleghi che chiedono tempo aggiuntivo, è garantita la massima riservatezza e discrezione nel trattamento dei dati e delle relative informazioni da loro forniti.
Per approfondimenti: http://www.fisac.net/wpgisp/banca-del-tempo-ampliate-le-causali-per-cui-si-puo-chiedere-tempo.html
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