In data 23 febbraio è stato approvato (salvo diverse intese) dal Consiglio dei Ministri lo schema di Decreto Antiriciclaggio, che recepisce la nuova Direttiva Europea (di cui abbiamo scritto nelle ultime due comunicazioni, ndr). Il testo è ora destinato a raccogliere il parere di Camera e Senato e prevede una limitazione dell’Adeguata Verifica da parte degli Studi Professionali. Rimanendo inalterati gli obblighi di identificazione, il Professionista, esaminando la posizione giuridica del Cliente o svolgendo attività di patrocinio e consulenza, è esentato dal “passarlo ai Raggi X” ai fini antiriciclaggio fino al momento del conferimento dell’incarico. Comunque, ci sarà un’Adeguata verifica leggera nelle situazioni di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
Nello schema di decreto, le Controparti considerate a basso rischio sono le Società quotate, le Pubbliche Amministrazioni, i Clienti residenti in aree geografiche white list (Stati Ue e Paesi dotati di efficaci sistemi Antiriciclaggio o di limitato livello di corruzione). Al contrario, il livello di guardia sarà più elevato quando i Clienti sono contrassegnati da livelli di rischio rilevanti: è il caso di rapporti continuativi (o prestazioni professionali) eseguiti in situazioni anomale oppure nel caso di Società schermo o di attività economiche con elevato utilizzo di contanti.
Proprio sui pagamenti in contanti oltre la soglia di 2.999,99 effettuati tramite Intermediari finanziari e bancari, la disponibilità della provvista viene spostata a tre giorni dalla disposizione ossia dal rilascio dell’attestazione di avvenuto pagamento cash. Inoltre si precisa che per le rimesse di denaro all’estero il limite massimo è di mille euro.
Arriva anche il registro dei Trust. L’istituto che produce rilevanti effetti ai fini fiscali, sarà iscritto in una Sezione speciale del Registro delle Imprese. Le informazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere rese note dal Fiduciario o da un altro Soggetto per suo conto esclusivamente in via telematica e senza versamento dell’imposta di bollo.
Sarà poi espressamente vietato a tutti i Soggetti destinatari dei limiti antiriciclaggio, di avere sede in Paesi terzi (rispetto all’Unione Europea) ad alto rischio.
Novità anche per i Concessionari e Distributori di gioco. Questi ultimi sono tenuti ad identificare i Clienti che effettuano giocate superiori a 2mila euro (stesso limite anche per i Casinò). Per le Videolottery (Vlt), sono tenuti all’identificazione nel caso di giocate superiori ai 500 euro.
Fornire dati ed informazioni false riguardo l’Adeguata Verifica della Clientela comporterà la reclusione da sei a tre anni ed una multa da 10mila a 30mila euro. Nei confronti degli Operatori che prestano servizi di rimesse in denaro senza la relativa autorizzazione, scatterà la confisca degli strumenti utilizzati per commettere il reato. In più per le violazioni gravi, ripetute e sistematiche le sanzioni amministrative pecuniarie (nel caso di mancata verifica della Clientela da parte del Professionista) son aumentate fino al triplo. Le sanzioni base, invece, avranno un “range” tra i 30mila ei i 50mila euro, cosi come per le violazione degli Studi professionali in materia di obblighi di conservazione.
In caso di mancata segnalazioni delle Operazioni Sospette, si apre un capitolo nuovo in materia di sanzioni amministrative. Si procede, infatti, dall’1 al 40% del valore dell’operazione non segnalata o segnalata in ritardo. Per le violazioni ripetute si applicherà una sanzione massima pari almeno ad un milione di euro, o al doppio del vantaggio conseguito (se determinato o determinabile).
Nel frattempo è stata approvata dalla Commissione Finanza della Camera, una risoluzione in quanto per il settore dei Money transfer, saranno poste in essere azioni per assicurare l’applicazione di un regime uniforme per tutti gli Operatori del mercato italiano.
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