Gruppo Unicredit: fondo di solidarietà di settore

Dal sito FISAC-CGIL Unicredit: http://www.unicredito.fisac.cgil.it/record.php?ID=101256

Approfondimento delle Intese 4 febbraio 2017 n. 1 – Il Fondo di solidarietà di settore
Guida o manuale

Presentazione

Nel settore del credito, il “Fondo di Solidarietà” è nato, circa diciotto anni fa, dalla comune volontà delle Parti Sociali (ABI ed OO.SS. nazionali dei bancari) di gestire i processi di riassetto organizzativo e di crisi aziendali, evitando le ricadute occupazionali.

Tradizionalmente, il settore bancario (considerato un “settore protetto”) è sempre stato collocato fuori dalla legislazione nazionale di sostegno prevista per le crisi occupazionali (cassa integrazione ordinaria e straordinaria, mobilità, ecc.); solo con la Legge Finanziaria del 1997 (art.2, comma 28 della legge 23 di- cembre 1996, n.662) e, ancor più, con il successivo D.M. 27 novembre 1997, n.477, il legislatore – facendo tesoro anche delle indicazioni scaturite dal Protocollo d’Intesa di settore del 4 giugno 1997 – ha previsto, nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità da parte della contrattazione collettiva nazionale di comparto, di costituire presso l’INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali interessate.

Di lì a poco, con l’Accordo del 28 febbraio 1998 tra l’ABI e le OO.SS. nazionali dei bancari, il settore si è finalmente dotato di una strumentazione normativa per la gestione delle tensioni occupazionali. L’intesa è stata successivamente tradotta in disposizioni di legge con i D.M. 28 aprile 2000, nn.157/158 e ciò ha permesso la costituzione, presso l’INPS, del “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’oc- cupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale del credito ordi- nario” che, nei fatti, ha iniziato ad operare concretamente agli inizi del 2001.

Nel corso degli anni, la regolamentazione del Fondo ha subito – anche in occasione di rinnovi contrat- tuali – varie modifiche, fra le quali va segnalata quella per adeguarsi all’art.3 della legge 28 giugno 2012, n.92, apportata con il Verbale d’Accordo 20 dicembre 2013 fra l’ABI e le OO.SS. nazionali dei bancari (i cui contenuti sono stati recepiti nel Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n.83486).

Nel tempo, il Fondo ha operato con importanti risultati in tutti gli ambiti d’intervento: ordinario, straordinario ed emergenziale.

Considerando gli esodati/e già transitati nella “sezione straordinaria” del Fondo ed oggi pensionati/e, gli attuali percettori/trici di «assegno straordinario», nonché gli esuberi definiti negli ultimi accordi azien- dali/di gruppo sottoscritti e per i quali si prevede un prossimo utilizzo delle “prestazioni straordinarie” del Fondo, si arriva ad oltre 70.000 bancari/rie usciti (o in procinto di uscire) in maniera non traumatica dal settore, tramite “accompagnamento” alla pensione.

In tale contesto – dopo le Intese 11 febbraio 2005, 3 agosto 2007, 18 ottobre 2010, 1 dicembre 2011, 3 aprile 2013 e 5 febbraio 2016, con il recente Accordo nel Gruppo UniCredit del 4 febbraio 2017 è stato definito, fra la Capogruppo e le OO.SS., un piano d’esodo incentivato che prevede l’utilizzo «volontario» della “Sezione Straordinaria” del Fondo di Solidarietà.

Al riguardo, abbiamo deciso di aggiornare l’opuscolo di approfondimento già predisposto nel 2016, affrontando la materia in modo preciso e con un taglio rivolto in particolare agli Iscritti/e ed ai Colleghi/ghe più direttamente interessati alle previsioni del piano d’esodi 4 febbraio 2017.

Milano, febbraio 2017

LA SEGRETERIA DI GRUPPO FISAC/CGIL

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