Con sentenza n.6262 la Cassazione dà via libera alla confisca obbligatoria, dopo una condanna per riciclaggio, di un bene di valore acquistato con denaro riveniente da reato di bancarotta fraudolenta.
Alla base della decisione, vi è una condanna per un trasferimento di denaro derivante dal reato, appunto, di bancarotta fraudolenta commesso da un soggetto in relazione al fallimento della propria Società.
L’importo, per “dissimulare” la provenienza illegale del denaro, per l’acquisto di un immobile era stato versato in valuta estera con bonifici provenienti da Nazione extra-europea. Il soggetto in causa affermava la provenienza lecita del denaro e la violazione dell’art.648quarter del Codice penale per l’errata individuazione del bene da confiscare. La Corte d’Appello, infatti, avrebbe confermato la confisca dell’intero immobile e per un valore superiore a quello contestato come profitto del reato ipotizzato e senza un’adeguata valutazione.
Per la difesa, inoltre, trattandosi di un’ipotesi di confisca per equivalente, era necessario fare riferimento solo all’importo indicato nel capo di imputazione. Sempre la difesa, poi, sarebbe contro Diritto l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale l’acquisizione dell’intero immobile confiscato non era sufficiente a compensare la grande sottrazione di beni contestata con la bancarotta e che dovevano essere “destinati” al fallimento. Alla Corte d’Appello sarebbe infatti “sfuggito” che in nessun caso l’acquisizione dell’immobile poteva diminuire (o compensare, anche parzialmente) le sottrazioni societarie, in quanto il bene confiscato sarebbe destinato all’erario e non alla massa fallimentare.
La Cassazione, respingendo le argomentazioni della difesa, ricorda che nel caso esaminato è stato correttamente ordinata la confisca obbligatoria dei beni profitto del reato (art.648quarter, comma1, Codice Penale). Una misura che scatta nel caso di condanna dopo il patteggiamento per i reati di riciclaggio, impiego di denaro o di altri beni di provenienza illecita ed autoriciclaggio.
Nella nozione di profitto del reato rientrano anche gli impieghi redditizi di denaro di provenienza delittuosa, in quanto “simili trasformazioni o impieghi non possono impedire che venga sottratto ciò che rappresenta l’obbiettivo stesso del reato posto in essere. La conversione del denaro in beni di altra natura, fungibili o no, non argina il sequestro preventivo e confisca, che possono riguardare il bene oggetto di investimento. E’ dunque profitto del reato anche il bene immobile acquistato con somme di denaro illecitamente conseguito, qualora il suo impiego “sia collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all’autore del reato stesso”.