Nel settore del credito, il “Fondo di Solidarietà” è nato, circa diciassette anni fa, dalla comune volontà delle Parti Sociali (OO.SS. nazionali dei bancari ed ABI) di gestire i processi di riassetto organizzativo e di crisi aziendali, evitando ricadute occupazionali.
Tradizionalmente, il settore bancario (considerato un “settore protetto”) è sempre stato collocato fuori dalla legislazione nazionale di sostegno prevista per le crisi occupazionali (cassa integrazione ordinaria e straordinaria, mobilità, ecc.); con la Legge Finanziaria del 1997 (art.2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n.662) e con il successivo D.M. 27 novembre 1997, n.477, il legislatore – anche in conseguenza delle indicazioni scaturite dal Protocollo d’Intesa di settore del 4 giugno 1997 – ha previsto, nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità da parte della contrattazione collettiva nazionale di comparto, di costituire presso l’INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali interessate.
L’istituzione del Fondo di Solidarietà per il settore creditizio é avvenuta con l’accordo sindacale sottoscritto il 28/2/1998, recepito nel D.M. n 158/2000 con la costituzione, presso l’I.N.P.S., del “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale del credito ordinario”.
Vi sono state poi alcune modifiche che elenchiamo in calce al presente documento, l’ultima delle quali è stata apportata con il Verbale d’Accordo 20 dicembre 2013 tra l’ABI e le OO.SS. nazionali dei bancari, per adeguarsi all’art.3 della legge 28 giugno 2012, n.92 (Legge Fornero) i cui contenuti sono stati recepiti nel Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n.83486.
Nel tempo, il Fondo ha operato con importanti risultati in tutti gli ambiti d’intervento: ordinario, straordinario ed emergenziale.
Sono oltre 60.000 i bancari/rie usciti o prossimi ad uscire in maniera non traumatica dal settore, sia tramite “accompagnamento” alla pensione transitando nella “sezione straordinaria” del Fondo ed oggi pensionati/e, sia con l’ utilizzo delle “prestazioni straordinarie” del Fondo per gli esuberi definiti negli accordi aziendali/di gruppo sottoscritti dai quali viene percepito un “assegno straordinario”.
In tale contesto, dopo gli accordi del 9/1/2007 e del 2/6/2012 il recente Accordo nel Gruppo Cariparma Crédit Agricole del 29/7/2016 è stato definito, fra OO.SS. e Capogruppo, un piano d’esodo incentivato che prevede l’utilizzo «volontario» della “Sezione straordinaria” del Fondo di Solidarietà.
Al riguardo, abbiamo predisposto un opuscolo di approfondimento che affronti la materia in maniera precisa ed aggiornata, con un taglio rivolto in particolare agli Iscritti/e ed ai Colleghi/ghe più direttamente interessati alle previsioni del piano d’esodo.
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