Bpvi: calendario assemblee

Il diritto di assemblea sindacale è disciplinato dallo Statuto dei lavoratori Legge 300/1970. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di ore previste da accordo ABI 25 novembre 2015. Tale diritto spetta a tutti i dipendenti delle aziende – indipendentemente dall’iscrizione ad un sindacato – e costituisce uno strumento di partecipazione diretta ai problemi di interesse sindacale e del lavoro.

Nelle unità produttive (le filiali di uno stesso comune costituiscono un’unica u.p.):

  • che occupino più di quindici dipendenti (indicate in grassetto), tutti i lavoratori possono riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue (per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione);
  • che occupino da 8 a 15 dipendenti (indicate in grassetto), tutti i lavoratori possono riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue (per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione);
  • che occupino fino a 2 dipendenti, possono partecipare nel limite di 5 ore annue (per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione) presso l’unità produttiva più vicina (indicate in giallo) senza assicurare l’operatività di sportello.

Nei primi tre casi le unità produttive possono chiudere con preavviso alla clientela.

  • I lavoratori di unità produttive da 3 a 7 dipendenti, possono partecipare, nel limite di 5 ore annue (per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione), alle assemblee indette presso l’unità produttiva più vicina, assicurando comunque l’operatività degli sportelli.

Scarica il volantino per il calendario assemblee

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