Antiriciclaggio: i depositi bancari

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ANTIRICICLAGGIO: I DEPOSITI BANCARI

Viene considerato RICICLAGGIO svuotare le casse di una Società di un Gruppo e far transitare l’importo senza alcuna causale, su Conti correnti personali di altri, e poi utilizzare l’importo per aumentare il capitale di un’altra Società. Il Soggetto colpevole del reato ha comunque diritto all’attenuante se il reato presupposto è l’appropriazione indebita e non la bancarotta.
La sentenza è della Corte di Cassazione (n.38214) che respinge il ricorso per quanto riguarda la contestazione del reato di riciclaggio ma accoglie quello riguardante il trattamento sanzionatorio. Infatti, secondo la Cassazione, la pena doveva essere abbattuta per l’attenuante prevista dal comma 3 dell’articolo 648-bis del Codice penale, che scatta quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un reato per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore (nel massimo) ai cinque anni.
La Cassazione ha anche precisato che il reato di bancarotta fraudolenta si consuma soltanto con la dichiarazione di fallimento intervenuta dopo la condotta di riciclaggio e non prima. Per la stessa ragione, non si può accogliere la parte di ricorso con la quale il Soggetto colpevole del reato negava la sussistenza del reato contestato perché non sarebbe stata impedita la tracciabilità.
La Cassazione afferma che il reato di riciclaggio si considera integrato anche nel caso in cui venga depositato in un Istituto di Credito il denaro di provenienza illecita. Il bene ha una natura fungibile, per il solo fatto di depositare il denaro esso viene automaticamente sostituito, in quanto l’Istituto di Credito è comunque obbligato a restituire al depositante lo stesso ammontare.

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