L’art. 2120 del Codice Civile prevede che il lavoratore possa chiedere un’anticipazione del TFR, il Trattamento di Fine Rapporto. La possibilità di ottenere l’anticipazione è subordinata alle seguenti condizioni:
- il lavoratore deve avere maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
- l’anticipazione deve essere contenuta nei limiti del 70 % del trattamento spettante nel caso dicessazione del rapporto alla data della richiesta;
- l’anticipazione deve essere contenuta nel limite del 10 % degli aventi titolo e, comunque, del 4 % delnumero totale dei dipendenti;
- l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari (intesi come complessi o pericolosi, ovvero di rilevante importanza medico – economica) riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. La spesa può riguardare anche costi accessori, quali le spese di viaggio e il soggiorno nei luoghi di cura delle persone che prestano assistenza al malato. Infine, secondo la giurisprudenza, la norma non richiede né il preventivo, né la dimostrazione a consuntivo della spesa;
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, oppure anche in caso di acquisto da parte del coniuge ove vi sia comunione dei beni;
- spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali facoltativi per malattia dei figli e dei congedi per conseguimento dei titoli di studio o partecipazione ad attività formative extra – aziendali o per la cosiddetta formazione continua. Alcuni di questi congedi non sono retribuiti o sono retribuiti solo in parte, sicché tra le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi possono rientrare anche quelle per il sostentamento del lavoratore e della sua famiglia. L’anticipazione deve essere corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
Quanto sopra indicato sono le condizioni previste dalla legge in Italia. Nel Gruppo esiste però una normativa più favorevole che a partire dal 2001, tempo per tempo è entrata in vigore nelle varie aziende. L’accordo sottoscritto il 9 novembre scorso conferma per tutti i lavoratori del Gruppo le condizioni migliorative rispetto a quanto previsto dalla legislazione nazionale. Quindi, oltre a quanto stabilito dal Codice Civile, i colleghi del Gruppo possono richiedere delle anticipazioni sul TFR anche per le seguenti motivazioni:
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria (che comportino spese di almeno 5.000 Euro) della “prima casa di abitazione”;
- acquisto di garage o di un secondo garage (sia in caso di autorimessa chiusa che di posto macchina al coperto) ad uso del dipendente, del coniuge o di figli conviventi;
- acquisto di mobilio (che comporti spese di almeno 5.000 Euro) della “prima casa di abitazione”;
- estinzione di mutuo ipotecario contratto dal dipendente con la Banca;
- spese sanitarie (almeno 1.000 Euro) anche cumulando spese diverse, purché sostenute nell’arco dei sei mesi precedenti la richiesta, sostenute dal dipendente o dai familiari (coniuge o figli) conviventi, che non siano coperte da polizze assicurative o da Enti assistenziali;
- necessità derivanti da adozioni internazionali.
Possibile anche accedere fino al 40% del TFR accantonato, senza alcun obbligo di specificarne la motivazione.
Complessivamente, nel corso dell’intero rapporto di lavoro, l’anticipazione può essere ottenuta per 2 volte nel caso in cui almeno una delle due sia relativa all’acquisto o alla ristrutturazione della “prima casa di abitazione”. La reiterazione per l’acquisto è possibile sia per la vendita della prima abitazione che nell’ipotesi in cui la prima abitazione sia assegnata con sentenza al coniuge legalmente separato.
Per quanto riguarda le spese sanitarie è possibile ottenere più volte l’anticipazione.
E’ poi previsto l’accoglimento delle richieste di anticipazioni per spese sanitarie di notevole onerosità o per l’acquisto di prima casa anche oltre il limite annuale del 10% degli aventi diritto e del 4% del numero totale dei dipendenti.
In ogni caso le anticipazioni complessivamente concesse non possono essere superiori al 70% del trattamento cui il dipendente avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Verona, 14 novembre 2016