È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.192 del 18 agosto 2016 il Decreto legislativo 1 agosto 2016 n.159 Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Decreto che modifica il Dlgs 81/08 che entrerà in vigore il 2 settembre e le cui disposizioni erano state previste dalla Legge di delegazione europea 2014
Il decreto apporta modifiche a tutti gli articoli del Capo IV del Testo unico sicurezza sul lavoro, introducendo inoltre una nuova versione dell’allegato XXXVI.
Il nostro breve approfondimento si riferisce a radiazioni non ionizzanti quali appunto le onde elettromagnetiche di frequenza tra 0 e 300 GHz. Altra cosa sono le onde derivanti da raggi x terapia in grado di modificare e alterare le cellule
Nel premettere che il comparto bancari/assicurativi/esattoriali non rientra nel novero dei comparti più direttamente interessati da tale rischio (radiologi, saldatori, ferrovieri, tecnici istallatori/riparatori di antenne radio, ponti radio, tralicci ecc) posso, in sintesi, affermare – anche alla luce di una sessione formativa avuta in data 11 ottobre c.a. presso l’università “la Sapienza” di Roma – che tale indagine – come recita il volume I dell’attuazione delle linee guida – non è obbligatoria negli ambienti che utilizzano attrezzature di lavoro con marchio CE, (pc, stampanti, telefoni, citofoni ecc) e correttamente manutenute. Mentre va posta attenzione, ed eseguita verifica qualora MAI EFFETTUATA, presso le cabine di trasformazione MT/BT (media tensione e bassa tensione) poste in prossimità di varchi e passaggi impiegati/pubblico, cavedi che presentino passaggi di cavi elettrici/citofonici, quadri elettrici di notevole complessità ed entità, metal detector, impianti citofonici/radiofonici datati e privi di marchio CE.
Altro aspetto che può riguardare il comparto “fisac” è una attenta valutazione sulla compagine lavorativa portatrice di elettromedicali (pace maker, apparecchi automatici di dosaggio insulina ecc) che potrebbero accentuare gli effetti di eventuali campi elettromagnetici.
Ritengo quindi di suggerire che gli RLS invitino i rispettivi servizi di prevenzione a voler tener conto delle novità intervenute includendo nei rispettivi DVR la valutazione del rischio CEM
Ciò premesso riassumo, di seguito, i tratti salienti delle novità intervenute.
La Direttiva europea 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (CEM), che abroga la precedente direttiva 2004/40/CE e che dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 1° luglio 2016, obbliga il Datore di Lavoro ad una valutazione del rischio nel rispetto di precisi criteri.
La Direttiva stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine dai campi elettromagnetici (va qui precisato che tale esposizione non genera forme tumorali ma solo momentanee insorgenze di patologie non irreversibili) come di seguito esplicitato:
Nella Direttiva 2013/35/UE, inoltre, sono presenti i seguenti nuovi valori limite:
- VLE (valori limite di esposizione), “valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare gli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e l’elettrostimolazione dei tessuti”;
- VLE relativi agli effetti sanitari, “VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare”;
- VLE relativi agli effetti sensoriali, “VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali”.
Per la corretta applicazione di questa novità normativa, la Commissione Europea ha appena emanato una “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici”, suddivisa in tre volumi
Il primo volume della Guida sull’attuazione della Direttiva sui Campi Elettromagnetici (CEM) contiene consigli sullo svolgimento della valutazione dei rischi: secondo la Guida, tale valutazione dovrebbe essere coerente con una serie di procedure di valutazione dei rischi comunemente utilizzate, tra cui lo strumento interattivo online per la valutazione dei rischi (OiRA) fornito dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.
Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) sulla base di informazioni facilmente accessibili, “la valutazione dell’esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. In tal caso si deve tenere conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprietà elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la buona prassi metrologica”.
Si indica poi che la valutazione, la misurazione e il calcolo non devono necessariamente essere effettuati:
- “in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, ove si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza”;
- “ove siano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d’uso, attrezzature destinate al pubblico, conformi a norme di prodotto dell’Unione europea che stabiliscano livelli di sicurezza più rigorosi rispetto a quelli previsti” da D.Lgs. 81/2008 e non sia utilizzata nessun’altra attrezzatura.
A cosa deve fare particolare attenzione il datore di lavoro nella valutazione dei rischi?
Il nuovo articolo 209 indica che il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) “la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 208;
c) effetti biofisici diretti;
d) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza;
e) qualsiasi effetto indiretto di cui all’articolo 207, comma 1, lettera c);
f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
h) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 211;
i) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;
l) altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza;
m) sorgenti multiple di esposizione;
n) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse”.