Antiriclaggio: l’autoriciclaggio e la confisca

La confisca sarà più incisiva per una serie di reati , tra cui l’auto-riciclaggio. Questo è quanto previsto dal Decreto Legislativo recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e messo a punto dal Ministero della Giustizia recependo la Direttiva 2014/14 Ue che ha  come oggetto il congelamento e la confisca di beni strumentali e proventi da reati commessi nell’Unione Europea.

Il Decreto, infatti, stabilisce le misure di adeguamento delle norme interne in una prospettiva di uniformità nell’Unione di misure di aggressione, nelle diverse forme (diretta, allargata o per equivalente) ai patrimoni di origine illecita. In questa prospettiva si estende il perimetro di azione della cd. Confisca estesa, dove il modello è quello della misura di prevenzione disposta inizialmente in funzione anti criminalità organizzata. Una tipologia che è applicabile anche ai beni non direttamente collegati al reato di cui però il condannato non è in grado di giustificare la provenienza e posseduti in maniera sproporzionata rispetto al reddito prodotto in modo legittimo. Non è perciò necessario provare un nesso causale tra i beni oggetto della misura ed il reato.

Questa forma di misura, ora chiude il cerchio degli strumenti a disposizione per contrastare la condotta di  auto-riciclaggio (ricordiamo che è penalmente rilevante da 18 mesi ndr). Se infatti la confisca allargata è già possibile per le fattispecie di riciclaggio e reimpiego, non altrettanto era stato previsto per il reato disciplinato dall’art.648ter del Codice Penale.

Sul fronte delle misure a carico delle Società, con un innesto del Decreto 231 del 2001, la confisca obbligatoria per equivalente andrà a colpire anche le condotte illecite legate alle frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi da contanti.

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