La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2016 del Dm. 9 agosto ’16 che aggiorna la lista dei Paesi White List per i quali non si applica l’imposta sostitutiva per gli investimenti, oltre a comportare effetti diretti implica anche ricadute indirette.
Secondo quanto previsto dalle disposizioni sulla Legge in generale, ed in particolare all’art.10, il Decreto Ministeriale entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 15 settembre 2016. Da quel momento per gli Intermediari vi saranno meno oneri di compliance in termini di documentazione da raccogliere e le stesse procedure saranno più snelle anche per Investitori esteri appartenenti alla nuova lista.
In precedenze gli Investitori residenti in Italia subivano comunque una ritenuta e per procedere alla rispettiva compensazione (od al suo rimborso) dovevano rifarsi alle singole convenzioni bilaterali stipulate con l’Italia. Questo costituiva un onere che poteva fungere da ostacolo all’investimento. Con la nuova normativa è necessaria una certificazione della propria Amministrazione finanziaria da comunicare all’Intermediario ed i precedenti aggravi vengono eliminati.
Uno specifico effetto deve essere considerato connesso alla nuova lista. Dal punto di vista dell’applicazione della normativa Antiriciclaggio gli Intermediari bancari, assicurativi e finanziari italiani approntano, infatti, delle liste interne basate sempre, però, sulle Liste emesse dalle Autorità nazionali, sovranazionali ed internazionali che determinano un peso di influenza del livello di rischio di ciascun Paese, in modo da calibrare i controlli sui Clienti ivi residenti e sui bonifici da e per quel Paese. La nuova White List, anche se non direttamente idonea ad influenzare l’applicazione della normativa Antiriciclaggio, verrà tenuta in considerazione per determinare il rischio di ciascun Paese interessato, sempre in relazione all’adeguata verifica ed ai relativi livelli ordinari (o rafforzati) di controllo.
Ormai è indubbio il legame tra la normativa Fiscale ed e quella Antiriciclaggio, le quali si dovranno avvalere della maggior trasparenza conseguita dagli Stati inseriti nella lista.
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