Una delle colonne portanti di ogni strategia di prevenzione di infortuni e malattie professionali è sicuramente una valida ed efficace formazione alla sicurezza dei vari attori che interagiscono con la sicurezza aziendale. E particolarmente rilevante è la formazione degli addetti (ASPP) e dei responsabili del servizio prevenzione e protezione nelle aziende (RSPP), ruoli determinanti nella valutazione e gestione dei rischi aziendali.
Ricordiamo che, come indicato nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), tra i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione c’è l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro. Ma anche l’elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive, dei sistemi delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, la partecipazione a specifiche riunioni periodiche e la proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
Il 7 luglio 2016 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un nuovo “Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni” che sostituirà quello 26 gennaio 2006 e che entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione (non ancora avvenuta).
Un accordo non solo importante per migliorare la qualità della formazione erogata a ASPP e RSPP, ma significativo anche per la formazione di molti altri soggetti che sono coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale. Il nuovo accordo infatti modifica, aggiorna e corregge diverse norme e accordi in materia di formazione.
L’Accordo all’Allegato A (al cui interno sono presenti gli Allegati da I a V), riporta innanzitutto i requisiti della formazione per responsabili ed addetti SPP ed i requisiti minimi (titolo di studio non inferiore al diploma e attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi). La durata e i contenuti dei corsi sono anch’essi da considerarsi come minimi e quindi, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno implementarne durata e contenuti. Per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dall’Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II.
L’Accordo passa poi a indicare le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, con riferimento all’allegato I che riporta il dettaglio delle classi di laurea per l’esonero formativo.
Al punto 2 dell’Allegato A si indica chi sono i soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento, i requisiti di aggiornamento ed infine, indicazioni sull’Organizzazione dei corsi da parte del soggetto formatore.
Nell’allegato II sono riportati i requisiti specifici per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning.
Le indicazioni metodologiche per la progettazione e la realizzazione del corso formativo per ASPP e RSPP, sono riportate nell’allegato IV (Tali .indicazioni sono da ritenersi valide anche per la progettazione e la realizzazione dei corsi di aggiornamento previsti al paragrafo 9 dell’Accordo).
Il paragrafo 7 individua per ciascun modulo la valutazione degli apprendimenti mentre il paragrafo 8 specifica come riconoscere la Formazione pregressa (ex Accordo Stato-Regioni di 26 gennaio): sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza del precedente Accordo del 2006 si specifica nel nuovo Accordo; pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo Accordo.
Il Paragrafo 9 dell’Allegato A indica i contenuti dell’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP e si inquadra nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa.
L’Accordo specifica ulteriormente che le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:
- ASPP: 20 ore nel quinquennio;
- RSPP: 40 ore nel quinquennio.
L’aggiornamento, comunque, può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato dall’Accordo e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo.
Il paragrafo 12 dell’Allegato A detta disposizioni integrative e correttive che riguardano i requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio PP così come il riconoscimento della formazione del medico competente, dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, dei lavoratori somministrati.
In conclusione, ci sembra di poter affermare che il presente Accordo rappresenta il tentativo di rendere la normativa in materia di formazione più moderna e più coerente con le evoluzioni attuali delle leggi, nazionali e comunitarie, sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.