Come noto la complessa normativa che regola l’esodo in oggetto ha stabilito che tutti coloro che sono entrati o entreranno nel Fondo di Solidarietà dopo il 4/12/2011, dovranno restare a carico del Fondo stesso sino al compimento del 62° anno di età, anche se maturano i requisiti di pensionabilità prima del compimento della suddetta età. Per consentire il raggiungimento dei 62 anni, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà ha deliberato che esclusivamente per i suddetti lavoratori la permanenza nel Fondo stesso, e quindi l’erogazione dell’assegno di accompagno a carico delle Banche, può proseguire oltre il limite massimo dei 60 mesi. Sulla base di quanto definitivamente stabilito dall’Inps in ordine alla non applicazione dell’aspettativa di vita a questa tipologia di esodati, la Banca ha rimodulato il relativo piano delle uscite, anticipandone i tempi per quelli che avevano precedentemente subito degli slittamenti proprio a causa della precedente impostazione dell’Inps. Inoltre, l’Inps ha recentemente comunicato che il primo contingente di 17.710 destinatari della c.d. clausola di salvaguardia, contenuta nella legge Fornero sulla riforma delle pensioni, è in corso di esaurimento e che, quindi, le nuove domande di accesso al Fondo di Solidarietà, presentate da gennaio 2013, avranno carattere di prenotazione a valere sul secondo plafond di 1.600 lavoratori indicato dalla legge n.135/2012. La lavorazione di queste domande sarà tenuta temporaneamente in sospeso in attesa dell’autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione Centrale Pensioni dell’Inps. Pertanto, le scriventi OO.SS. e l’Azienda si sono incontrate per analizzare congiuntamente la complessiva evoluzione della vicenda anche alla luce dell’accordo aziendale sottoscritto il 25 settembre 2012 nel quale le parti (cioè la Banca e le OO.SS.) si impegnano ad individuare idonee soluzioni nei confronti dei lavoratori a cui eventualmente l’Inps non dovesse concedere la suddetta autorizzazione. Il Sindacato ha dichiarato all’Azienda che nell’eventualità in cui si dovesse verificare l’esclusione da parte dell’Inps di lavoratori dalle liste di salvaguardia, l’unica idonea soluzione praticabile è l’immediata riassunzione da parte dell’Azienda. Solo in questo modo si evita il rischio che questi lavoratori possano rimanere senza stipendio, senza assegno di accompagno, senza pensione.
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