L’INPS ha emanato la Circolare n. 90/2016 con la quale fornisce le istruzioni operative per la fruizione del cosiddetto part time agevolato introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 in favore dei dipendenti a tempo pieno e indeterminato del settore privato già in possesso del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) che maturano il requisito anagrafico (età di 66 anni e 7 mesi) entro il 31 dicembre 2018.
Nel sottolineare i limiti della misura (esiguità della platea dei beneficiari anche per i tetti di spesa previsti, necessità di assenso da parte del datore di lavoro) si propone di seguito una sintesi delle istruzioni emanate dall’INPS.
Generalità
La norma stabilisce, previo accordo con il datore di lavoro, la possibilità di ridurre l’orario di lavoro fra il 40% e il 60%, beneficiando:
- del riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale (a carico dello Stato) per la prestazione lavorativa non effettuata (quindi dal punto di vista pensionistico la riduzione dell’orario di lavoro non determina alcuna penalizzazione);
- dell’erogazione in busta paga da parte del datore di lavoro di un “bonus” (non assoggettato a trattenute previdenziali e fiscali) corrispondente alla contribuzione aggiuntiva che il datore avrebbe versato se il dipendente fosse stato a tempo pieno (percentuale del 23,81% calcolata sulla retribuzione per l’orario non lavorato: la riduzione della retribuzione risulta quindi minore di quella che si determina nei normali casi di part time).
Adempimenti
Il lavoratore deve innanzitutto acquisire la certificazione INPS comprovante:
- il raggiungimento di almeno 20 anni di contribuzione (requisito di cui deve già essere in possesso),
- la maturazione, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi al 31/12/2018*).
La certificazione deve essere richiesta all’INPS per via telematica direttamente dal lavoratore mediante PIN dispositivo (la circolare INPS illustra il percorso, già attivo) o per il tramite di un patronato (es. INCA CGIL).
Acquisita la certificazione, il lavoratore e il datore di lavoro che hanno concordato la riduzione dell’orario possono trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time (orizzontale, verticale o misto) mediante la stipula di un “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato” di durata pari al periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio e quella di maturazione dell’età per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Il contratto andrà trasmesso dal datore di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro per il rilascio, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione, del provvedimento di autorizzazione. Qualora, entro il termine dei 5 giorni, la DTL non si esprima, l’autorizzazione si intende comunque rilasciata (silenzio-assenso) e il datore di lavoro potrà presentare domanda all’INPS avvalendosi del modulo on-line disponibile sul sito dell’INPS. Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione l’INPS sulla base delle verifiche effettuate (tra cui quella relativa alla disponibilità delle risorse stanziate) accoglie o rigetta la domanda.
Cessazione e revoca del beneficio
La fruizione del beneficio cessa (oltre che al momento della maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia) anche nei seguenti casi:
- cessazione del rapporto di lavoro;
- modifica dei termini dell’accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore (per esempio modifica della percentuale di part-time);
- avvio da parte del lavoratore di un’altra attività lavorativa che comporta l’iscrizione obbligatoria ad una gestione previdenziale: il lavoratore che intendesse intraprendere per lo stesso periodo un’altra attività è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro per la revoca del beneficio (il part-time perderà la connotazione di rapporto di lavoro agevolato, con conseguente esclusione di accrediti figurativi e cessazione dell’erogazione in busta paga del bonus).
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare INPS n. 90 del 26 maggio 2016.
31 maggio 2016
*PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORATRICI/LAVORATORI DIPENDENTI
Anno Età pensionabile DONNE Età pensionabile UOMINI
- 2016 65 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi
- 2017 65 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi
- 2018 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi