Mercato del Lavoro: Assegni familiari 2016 – 2017

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.

L’importo dell’ANF è stabilito in misura diversa in relazione al numero di persone che compongono il nucleo familiare e in relazione anche al reddito complessivo familiare. Hanno diritto a fruire dell’ANF tutti i lavoratori dipendenti, disoccupati, i lavoratori in mobilità, i cassintegrati, i soci di cooperative, i pensionati e i parasubordinati.

L’ANF viene erogato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno successivo.

La legge stabilisce un termine di prescrizione del diritto all’ottenimento dell’Assegno: esso può cioè essere richiesto anche per un periodo antecedente ma comunque non superiore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda. E’ quindi consigliabile comunque effettuare la domanda tempestivamente.

La presentazione della domanda deve essere effettuata con apposito modello rilasciato dall’INPS (o dall’Istituto competente). I redditi presi a riferimento sono quelli dell’anno precedente la data di inizio dell’erogazione.

 

Circolare INPS 92 – 2016

Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2016 -30 giugno 2017. Decorrenza dal 1° luglio 2016 dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il  nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.02.2016, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2014 e l’anno 2015 è risultata pari a – 0,1 per cento.

Come ricordato dal Comunicato suddetto, l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.

Pertanto, in applicazione del predetto articolo, restano fermi per l’anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2015 (circolare INPS n. 109/2015),  nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

 Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare.

Tabelle 2016-2017: Circolare numero 92 del 27-05-2016_Allegato n 1

La guida del sito Wikilabour: Assegni familiari – Wikilabour – Dizionario dei diritti dei lavoratori

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