Cose Utili da Sapere per Permettere che il Diritto sia Esercitato
L’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015 ha confermato nei confronti del lavoratore che abbia prestato attività lavorativa con uno o più contratti a termine presso la stessa azienda per almeno 6 mesi, il “diritto di precedenza” rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla medesima azienda nel periodo successivo.
Vediamo di che cosa si tratta, quali sono i requisiti e quali adempimenti vanno osservati da parte del lavoratore/trice per esercitare questo importante diritto.
LA NORMA
“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.” (comma 1 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015)
LAVORATRICI MADRI (comma 2 art. 24)
Nel caso in cui una lavoratrice durante il rapporto di lavoro a tempo determinato fruisca del congedo di maternità (c.d. maternità obbligatoria) il periodo di assenza dal lavoro concorre al raggiungimento della soglia dei 6 mesi utili a maturare il diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato.
Alle medesime lavoratrici è inoltre riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate, sempre per le stesse mansioni, entro i successivi 12 mesi.
COME FAR VALERE IL DIRITTO
Nei casi descritti, il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto (v. fac-simili alle pagine successive) la propria volontà di essere assunto a tempo indeterminato al datore di lavoro entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine.
Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
In altri termini esso vincola il datore di lavoro per le assunzioni effettuate nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto del lavoratore che ha manifestato la volontà di avvalersi del diritto.
LAVORATORI STAGIONALI
Per completezza riportiamo anche quanto previsto per i lavoratori stagionali. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
La manifestazione di volontà dovrà essere comunicata per iscritto entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.