Agenzie PAP: premio di produttività a giugno 2016

La corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l’anno di riferimento 2015, conformemente al disposto dell’articolo 36 del C.C.N.L. 20/11/2014, deve essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del corrente mese di giugno 2016.

La condizione per il pagamento si verifica quando il valore di incremento provvigionale annuo lordo del 2015 rispetto all’anno 2014, comprensivo del tasso di inflazione dell’anno di riferimento (0,1 %), sia pari o superiore a:

– 2,1%
– 4,1%
– 6,1%

L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.

Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate, verranno corrisposti, per ogni singola fa- scia, gli importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum.

Incremento

2,1%

4,1%

6,1%

6°liv.ex Quadro

240

306

382,50

5°liv.ex C.Ufficio

208

265,20

331,50

4°liv.ex I cat.

192

244,80

306

3°liv.ex II cat.

176

224,40

280,50

2°liv.ex III cat.

164

209,10

261,38

1°liv.ex III cat.

160

204

255

Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti  nel  corso dell’anno 2015,  con  calcolo  per  /12°,  e  saranno  altresì  corrisposti  in  misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

Per il dipendente che nel corso del 2015 ha avuto un passaggio di livello/categoria, il calcolo sarà riferito al livello/categoria posseduta all’atto della corresponsione del premio.

Per il dipendente che nel corso del 2015  ha variato la misura dell’orario di lavoro, il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale di orario svolta nei singoli mesi dell’anno.

Per il dipendente apprendista, il calcolo farà riferimento alla misura della retribuzione posseduta all’atto della corresponsione del premio.

Inoltre, come previsto dall’art. 71 C.C.N.L. comma 1 e 3 sul trapasso d’agenzia, si farà riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio.

Qualora la  condizione  per  la  corresponsione  del  premio  si  sia  verificata  nel  suo  massimo valore (6.2%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e potrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (2,2% o 4,2%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno.

In caso  di  mancata esibizione documentale, il  premio dovrà essere comunque corrisposto nel  suo  massimo valore, quello previsto nella fascia 6,2%.

Ricordiamo  a  tutti,  che  la  messa  a  disposizione  e  la  libera  consultazione  dei  documenti contabili a favore dei dipendenti, è condizione  indispensabile  per le verifiche indicate.

Non  sono  valide,  pertanto,  comunicazioni  verbali  o  scritte,  né  rinvii  a  commercialisti  e/o

consulenti del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa.

Con  riferimento  alle  somme  corrisposte nell’anno  2016,  che  possono usufruire  degli sgravi contributivi e fiscali, faremo seguito con una nota esplicativa che invieremo  nei  prossimi  giorni.

Preghiamo  tutti  gli  interessati  di  segnalare  tempestivamente  i  casi  di  mancata  o  difforme applicazione di quanto riportato.

Lì, 16 giugno 2016

Le Segreterie Nazionali

First/CISL   Fisac/CGIL   FNA   UILCA

Comunicato Agenzie PAP 2016

Photo by kevin dooley

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