Non sfugge a queste OO.SS. l’importanza della piena riuscita dell’operazione di aumento di capitale, così come non deve sfuggire a nessuno l’importanza di un’informazione completa e corretta alla clientela. In questo senso auspichiamo che l’estensione straordinaria del servizio sia utile ad entrambi gli obiettivi. Riteniamo però altrettanto importante ricordare a tutti quali siano le previsioni contrattuali in caso di lavoro straordinario:
Quadri Direttivi – art.87 CCNL
“La prestazione dei quadri direttivi si svolge di massima in correlazione con l’orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3a area professionale (impiegati) addetto all’unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di “autogestione” individuale che tengano conto delle esigenze operative.”
“Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze (straordinarie di lavoro anche al sabato), il quadro direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in tali occasioni l’impresa esenterà, correlativamente, l’interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni”.
Pertanto invitiamo i quadri direttivi al recupero, con le modalità indicate dal CCNL, delle ore di lavoro aggiuntive effettuate sia dal lunedì al venerdi che al sabato.
Aree Professionali – art.106 CCNL
“L’impresa ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.”
Le prime 50 ore annuali di prestazioni aggiuntive sono gestite come flessibilità di orario con il meccanismo della banca ore. Per le successive 50 ore ogni dipendente ha scelto il recupero in banca ore oppure il compenso per lavoro straordinario. Oltre le 100 ore si applica comunque il compenso come lavoro straordinario. Il lavoro straordinario feriale è retribuito con una maggiorazione del 25% rispetto alla paga oraria.
Nel caso di prestazione aggiuntiva effettuata al sabato (qualora l’orario settimanale ordinario non preveda tale giorno) il lavoratore può scegliere il recupero attraverso la banca delle ore (comunque nel limite massimo sopra indicato) oppure il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione del 30%.
Rimaniamo comunque a vostra disposizione per segnalare all’Azienda quelle situazioni personali che risultino caratterizzate da particolari circostanze che non consentano lo svolgimento della prestazione aggiuntiva.
COORDINAMENTI DI GRUPPO BANCO POPOLARE
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL SINFUB UGL CREDITO UILCA UNISIN