L’assegno per il nucleo familiare, come definito dalla legge, riguarda i lavoratori dipendenti e i pensionati ed è erogato a richiesta del lavoratore. Il diritto e la misura dell’assegno dipendono dal numero dei componenti e dal reddito del nucleo, nonché dalle caratteristiche del nucleo stesso (ad esempio famiglie monoparentali, presenza di familiari con handicap, ecc.). Il nucleo familiare è composto da: il richiedente; il coniuge se non separato; i figli (legittimi, adottivi, affidati, naturali, o nati dal matrimonio del coniuge) con meno di 18 anni o senza limiti di età se inabili; i figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti, nel caso di nuclei numerosi (qualora siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni); i nipoti diretti a carico, con meno di 18 anni; i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali (se orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione di reversibilità) con meno di 18 anni o senza limiti di età se inabili. Il reddito da prendere a riferimento è dato dalla somma dei redditi, validi ai fini IRPEF, del richiedente e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare, percepiti nell’anno precedente. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte se superiori a € 1.032,92. Per avere diritto agli assegni occorre che almeno il 70% del reddito familiare derivi da lavoro, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.
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