La Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con interpello n. 20/2016, ha risposto ad un quesito inviato – su impulso della FILCTEM di Arezzo – dalla CGIL nazionale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, concernente il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il familiare con disabilità.
In particolare si chiedeva se, ai sensi della disposizione citata, il datore di lavoro possa negare l’utilizzo dei suddetti permessi nel periodo di ferie programmate anche nel caso di chiusura di stabilimento (c.d. fermo produttivo), nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia.
Il Ministero, partendo dal presupposto della diversa finalità cui sono preordinati i due istituti (permessi ex l. 104 e ferie ex art. 36 Cost.) sostiene che, qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, la fruizione del relativo permesso sospende il godimento delle ferie.
Ciò comporterà, in virtù del principio di effettività delle ferie ed in analogia all’ipotesi di sopravvenuta malattia del lavoratore, la necessità di collocare le ferie non godute in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro.
Ciò premesso, in risposta al quesito avanzato, il Ministero ha ritenuto che debba trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali e che pertanto il datore di lavoro non possa negare la fruizione dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 durante il periodo di ferie già programmate, ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità della assistenza (v. anche art. 33, comma 7 bis, L. n. 104/1992).
Alleghiamo alla presente l’interpello n. 20/2016.