Antiriciclaggio: Reato Tributario senza Presupposto

Per i capitali detenuti illecitamente all’estero, il reato di riciclaggio sussiste solo se viene provato l’esistenza del reato presupposto, non potendo solo presumere quello tributario. Questo è uno dei principi della sentenza 13901 della Corte di Cassazione, Seconda sezione penale. Pronuncia molto importante e di attualità (oltre che per i noti Panama Papers) perché è ormai vigente il reato di auto-riciclaggio, il quale non richiede l’estraneità del “riciclatore” rispetto al reato presupposto.
Vediamo, ora, cosa significa (in pratica) la sentenza della Corte di Cassazione. Una persona venne imputata del reato di riciclaggio perché facente rientrare nel nostro Paese una somma di denaro ereditata da un parente. Secondo l’accusa, era configurabile anche il reato di riciclaggio stante il reato tributario originariamente consumato dal parente defunto (da cui provenivano le somme poi trasferite all’estero) e la consapevolezza dell’erede dell’illecita provenienza.
Dopo la prima condanna, la Corte d’Appello assolveva l’erede dal reato di riciclaggio evidenziando che non esisteva nessun automatismo tra il denaro trasferito all’estero ed il ricorso al mezzo fraudolento, in un’epoca in cui (solo ai fini fiscali) i capitali esteri non dichiarati non si presumevano costituiti con redditi sottratti ad imposizione in Italia.
I Giudici di legittimità hanno, poi, confermato l’assoluzione per il reato di riciclaggio, chiarendo che non vi era alcuna concreta prova sul delitto tributario commesso dal defunto. In realtà, nella la giurisprudenza della Cassazione, per la configurabilità del riciclaggio non è necessaria l’individuazione (nei suoi esatti termini) del reato presupposto, ma nella fattispecie non era stato possibile stabilire l’esistenza dello stesso.
La pronuncia è importante perché sono frequenti i casi in cui gli eredi provano a far rientrare le somme trasferite all’estero in modo illecito dal defunto e perché con il reato di auto-riciclaggio, risponde del reato anche l’autore del delitto fiscale. Sarà però necessario provare la sussistenza di un delitto tributario a monte (il cosiddetto “reato presupposto”) e, per gli eredi, anche la loro consapevolezza del reato tributario commesso in passato.

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