Antiriciclaggio: Aggiornamenti legge di stabilità

Dopo le ultime comunicazioni a riguardo, riassumiamo schematicamente le ultime novità in materia di Antiriciclaggio contenute nella nuova Legge di Stabilità per l’anno 2016.
Viene innalzato il limite massimo per la circolazione del contante (da 999,99 a 2.999,99 euro). Rimane, invece, il limite dei 1.000 euro per i pagamenti eseguiti dalla Pubblica Amministrazione (il vecchio limite troverà pertanto applicazione anche con riferimento al pagamento delle pensioni).
Sono abrogate le disposizioni che introducevano l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per i canoni di locazione e nel settore della Logistica (disposizioni che, peraltro, essendo prive di un impianto sanzionatorio, non avevano mai trovato fattiva applicazione).
Viene disposto un limite alle commissioni previste per i pagamenti con carta di credito/debito.
Nonostante le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 rimane invariata la soglia prevista per gli assegni bancari e postali, i quali continuano a dover essere emessi con indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità se d’importo pari o superiore ad euro 1.000. Rimane infatti privo di modifiche l’articolo 49, comma 5, del D.Lgs. 231/2007, in virtù del quale “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.
Nessuna novità è prevista in merito alle modalità di versamento dei modelli F24: pertanto, anche nel 2016, se l’importo del modello è pari o superiore ad euro 1.000 lo stesso dovrà essere presentato esclusivamente per via telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure mediante i servizi di internet banking.
È disposto l’abbassamento del tetto dei 30 euro sotto il quale gli esercenti possono rifiutare ancora i pagamenti con carte di debito: anche i micro-pagamenti (di importo inferiore a 5 euro) pertanto, potranno essere effettuati con carte di credito; È introdotta la possibilità di pagare con carte di credito/debito anche il parchimetro. La Legge di Stabilità 2016 recita anche che entro il primo febbraio di quest’anno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, avrebbero dovuto anche definire i tetti delle commissioni da applicare ai pagamenti elettronici.
La Legge di Stabilità ha sì previsto l’introduzione di specifiche sanzioni in materia di obbligo Pos, ma ha demandato la determinazione delle stesse ad appositi decreti attuativi, che dovranno essere emanati. Dunque, si è ancora in attesa di capire se e in quali misura vi saranno multe per quanti non si adegueranno alla nuova norma e gli eventuali casi di esclusione dalle multe per oggettiva impossibilità tecnica nell’esibire il Pos al cliente nel momento del pagamento. Pertanto, ad oggi, ancora non è prevista alcuna specifica sanzione amministrativa, e la mancata adozione dell’obbligo Pos continua a comportare esclusivamente la c.d. “mora del creditore”. (Articolo 1207 cc.). Quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.
I reati previsti, legati alla normativa antiriciclaggio, verranno comunque puniti ma non più penalmente bensì solo in ambito amministrativo. I Professionisti e revisori hanno l’obbligo di verifica della clientela quando la prestazione professionale ha per oggetto mezzi di pagamento di valore pari o uguale a 15mila euro; quando le prestazioni comportano la movimentazione di importo pari o superiore a 15mila euro e tutte le volte che l’operazione é di valore indeterminato o non determinabile.
Altra condotta depenalizzata è l’obbligo alla registrazione e conservazione della documentazione servita per la verifica ed identificazione della clientela. Questo obbligo impone la creazione di un archivio digitale dove inserire i dati del cliente e le sue relative operazioni entro 30gg dall’accettazione dell’incarico. Ultima condotta depenalizzata riguarda gli obblighi di trasmissione degli intermediari per rendere possibile le operazioni di registrazione. Le sanzioni previste dalla legge antiriciclaggio sono comprese tra un minimo di 2600 e un massimo di 13mila euro per tutte e tre le condotte depenalizzate. Il decreto legislativo le colloca invece nella fascia media di misura amministrativa che prevede una sanzione da 5mila a 30mila euro od un ammenda non superiore a 20mila euro.

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