Antiriciclaggio: le omissioni fuori dal codice penale

Anche la normativa antiriciclaggio è stata interessata dagli ultimi interventi in materia di depenalizzazione. Di fatto dal 6 febbraio 2016 tutte le fattispecie che prevedevano una sanzione penale costituita da ammenda o multa, sono state trasformate in illecito amministrativo. Si tratta, in particolare, dell’omessa identificazione della clientela e dell’omessa registrazione di documenti ed informazioni acquisite per assolvere agli obblighi di adeguata verifica, come prevede il Dlgs.231/2007. Queste saranno punite con la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma, che andrà da un minimo di 5mila euro ad un massimo di 30mila euro.

Vasta è la platea dei soggetti interessati alla nuova normativa: Professionisti, Intermediari finanziari/creditizi/assicurativi e Soggetti che svolgono attività finanziarie per conto terzi. Ricordiamo che a breve (con il recepimento della VI Direttiva Ue antiriciclaggio) verranno ampliati gli obblighi antiriciclaggio. Con la nuova Direttiva tra i reati presupposto rientreranno esplicitamente i reati fiscali, sarà rivisitato il sistema sanzionatorio e saranno individuati nuovi Soggetti obbligati (es. i prestatori di giochi d’azzardo ed i privati che negoziano beni tra loro). In passato l’iter di accertamento di questi illeciti passava per un intervento della Guardia di Finanza o della Banca d’Italia, e l’irrogazione delle sanzioni spettava alle Procure della Repubblica che istituivano un procedimento penale. Ora, invece, il procedimento d’accertamento per le fattispecie di reato depenalizzate seguirà l’ordinario iter previsto dalla Legge 689/91 sulle depenalizzazioni con le specifiche previste per le sanzioni amministrative valutarie. L’accertamento e la contestazione degli illeciti di natura amministrativa in materia di antiriciclaggio sono affidati all’Unità di Informazione Finanziaria, alla Guardia di Finanza ed alla Direzione Investigativa Antimafia, secondo delle loro specifiche competenze. L’irrogazione delle sanzioni amministrative è invece di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale provvede con Decreto. Solamente per alcuni Soggetti (Banche ed Intermediari autorizzati) e per particolari violazioni la competenza è riservata alla Banca d’Italia, alla Consob od al Ministero delle Attività Produttive.

La Normativa sulle sanzioni amministrative prevede che la violazione debba essere contestata immediatamente sia al trasgressore sia alla persona coobbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Qualora non sia possibile eseguire una contestazione immediata, la contestazione della violazione deve essere notificata agli obbligati entro 90 giorni dall’accertamento, se residenti nel nostro Paese ed entro 360 giorni se all’estero. Qualora non venissero rispettati questi termini, il Giudice può dichiarare estinta l’obbligazione e l’Autorità preposta che ha accertato la violazione dovrà inviare il relativo verbale al Mef. All’autore della violazione è riservato un diritto di difesa esercitabile entro 30 giorni (se residente in Italia) o 60 giorni (residente all’estero) con possibilità di memorie difensive o di ascolto diretto.

Il Mef, dopo questi eventuali passaggi ed analizzato i documenti depositati, potrà procedere all’emissione di ordinanza motivata di archiviazione oppure emettere un decreto con il quale emana la sanzione pecuniaria. In ogni caso, il Mef dovrà comunicare l’esito del procedimento all’Organo accertatore. Nel caso in cui il Soggetto interessato non ritenesse procedere al pagamento, potrà (secondo consolidato orientamento della Cassazione) impugnare il decreto presentando al Tribunale civile competente un atto di opposizione al pagamento, trattandosi di normativa sanzionatoria amministrativa valutaria.
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