Antiriciclaggio: La normativa favor rei e l’utilizzo del denaro contante

Come nel caso dei libretti al portatore (vedasi precedenti comunicazioni), anche per la nuova soglia di utilizzo del denaro contante, entriamo più in dettaglio nella materia, richiamando alcune sentenze che regolano le sanzioni ad essa correlata.
E’ possibile evitare l’irrogazione delle sanzioni nel caso in cui la violazione della soglia per l’utilizzo del denaro contante sia stata effettuata nel corso dell’anno 2015 (con il limite del denaro contante fissato a 999,99 euro), senza che tuttavia fosse stata superata l’attuale soglia di 2.999,99 euro? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo osservare il prevalente orientamento della Giurisprudenza di legittimità e la dottrina prevalente. Esse escludono in materia di sanzioni amministrative, in assenza di una specifica indicazione normativa, l’applicazione del Favor rei (vedasi nostra penultima comunicazione ndr).
Viene applicato, invece, il disposto di cui all’art.1 Legge 689/1981 che prevede l’assoggettamento della condotta, addebitata alla legge del tempo in cui è stata posta in essere. Questa norma ha superato l’esame di legittimità costituzionale (Corte Costituzionale n.501 28.11.2002) in una ordinanza in cui viene dichiarata manifestamente infondata la questione in relazione agli articoli 3-24-25, comma2 e 111 comma2 della Costituzione. La Corte ha sottolineato come nell’art.1, Legge 689/1981 si ponga in generale il principio di stretta legalità nella materia delle violazioni e delle sanzioni amministrative pecuniarie, con assoggettamento della violazione alla disciplina in vigore al tempo della sua commissione e con la conseguente inapplicabilità della eventuale disciplina posteriore più favorevole, perché (in mancanza di un vincolo costituzionale per il Legislatore) appartiene alla discrezionalità di quest’ultimo la valutazione circa l’adozione di criteri di maggior o minor rigore, a seconda dell’oggetto, come appunto si è verificato per le discipline in tema di illeciti valutari e tributari assunte a termine di raffronto.
La giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione n.1789/2008, 21584/2007, 12858/2007, 5554/2007 1693/2007) conferma l’applicazione della norma vigente al momento in cui è stata commessa l’infrazione. Anche il Consiglio di Stato, nella sentenza 3497/2010 del 3 giugno 2010, afferma che in materia di sanzioni amministrative vige il principio di legalità, secondo cui (art.1 Legge 689/1981)nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione; tuttavia nella materia delle sanzioni amministrative non trova applicazione il principio di retroattività della disposizione più favorevole, previsto in materia penale dall’art.2 del Codice penale. La Corte Costituzionale (tra l’altro vedasi ordinanza n.140/2002) ha ritenuto tale sistema conforme ai principi dell’ordinamento costituzionale, in quanto in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire, nel caso di successioni di leggi nel tempo, un vincolo imposto al legislatore nel senso dell’applicazione della legge posteriore più favorevole.

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