Antiriciclaggio: Sulla nuova soglia denaro contante

Torniamo sulla nostra comunicazione del 10.2.2016 (Favor rei) per esplicitare in modo compiuto, dal punto di vista normativo, le ultime novità in materia di denaro contante.

La Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità per il 2016), art.1 comma 898, ha modificato l’art.49, comma1, primo periodo del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n.231 (normativa Antiriciclaggio), elevando da euro 999,99 ad euro 2.999,99 la soglia oltre la quale non è possibile l’utilizzo del denaro contante.
È esclusa, invece, la possibilità di detenere un libretto al portatore con saldo corrispondente alla nuova soglia. Resta infatti invariato il comma 12 dell’art.49 del Decreto Legislativo 231/2007 il quale dispone che il saldo dei libretti di deposito bancari/postali al portatore non può essere pari o superiore ad euro mille.
La stessa Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di Stabilità per il 2016) all’art.1, comma 898, modificando l’art.49, comma1, primo periodo del Decreto Legislativo 21 novembre2007 n.231 ha elevato da mille a tremila euro il limite previsto per l’utilizzo del denaro contante, prevedendo che è vietato trasferire il denaro contante o di libretti di deposito bancario/postale al portatore in euro od in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra Soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad euro tremila.
La nuova soglia di euro 2.999,99 riguarda, di conseguenza, anche il trasferimento di libretto di deposito bancario/postale al portatore o titoli al portatore in euro o valuta estera, ancorché ogni strumento (singolarmente) dovrà essere inferiore ad euro mille. L’art.49, comma1, secondo periodo Dlgs.231/07 recita che è vietato il trasferimento anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Non sembra dare luogo alla violazione delle norme in materia di Antiriciclaggio il trasferimento di tre libretti al portatore nei confronti dello stesso Soggetto il cui saldo (a singolo libretto) ammonta, p.es., ad euro 990 in quanto l’importo complessivamente trasferito (euro 2.970,00) non supera la soglia di circolazione del denaro contante di euro 2.999,99.

Was this article helpful?
YesNo

    Questo articolo ti è stato utile No

    Pulsante per tornare all'inizio
    error: Content is protected !!