Il cosiddetto “favor rei” (vedasi nota a tabella) non si applica per coloro che hanno superato la precedente soglia (999,99 euro) per il trasferimento dei contanti. Lo specifica il Dipartimento delle Finanze del M.e.f.
Questo fa si che i trasferimenti di denaro contante oltre la soglia, effettuati entro il 31 dicembre 2015, potranno essere sanzionati. Il nuovo limite previsto dalla Legge di Stabilità del 2016, e cioè 2.999,99 euro art.1, comma 898 Legge 208/2015) viene considerato valido solo per le operazioni effettuate dal primo gennaio 2016 in avanti, senza l’applicazione del favor rei.
In più, come già in passato, non è possibile possedere un Libretto bancario/postale al Portatore con un saldo superiore a 999,99 euro. Invece è consentito effettuare un trasferimento di due (o più) libretti, anche contestualmente e nei confronti dello stesso Soggetto, a condizione che l’importo complessivo non superi la nuova soglia di 2.999,99 euro.
Per arrivare a questa soluzione negativa rispetto al favor rei, la decisione del Mef si è fondata sul richiamo ai prevalenti orientamenti della dottrina, ma soprattutto della Giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Si applica, in sostanza, la previsione dell’art.1 della Legge 689/1981 la quale dispone l’assoggettamento del comportamento tenuto (cioè il trasferimento del denaro oltre la soglia massima) alla legge del tempo in cui è stato posto in essere tale comportamento. Dunque per quanto riguarda la materia trattata, le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2015 vietavano il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a mille euro. Pertanto se in passato l’ammontare trasferito ha raggiunto/superato tale limite non è rilevante che una legge successiva, in vigore infatti dall’inizio del 2016, abbia elevato tale limite massimo: il comportamento tenuto deve, in ogni caso, essere considerato come violazione della legge.
Il Mef osserva come l’art.1 sia stato considerato legittimo sotto il profilo costituzionale dalla Corte con l’ordinanza 501 del 28 novembre 2002. Secondo quanto indicato dalla Consulta, nella materia delle violazioni e delle sanzioni amministrative/pecuniarie si applica la disciplina vigente al tempo in cui l’irregolarità è stata commessa e con la conseguente irrilevanza dell’eventuale disciplina successiva più favorevole. Il Legislatore ha ampia discrezionalità di valutazione circa l’adozione di criteri di maggiore o minor rigore avendo riguardo all’oggetto.
Per quanto riguarda il saldo dei libretti al portatore, la risoluzione del Mef si basa sull’interpretazione letterale dell’art.49, comma 12 del Dlgs.231/2007 la cui formulazione è rimasta invariata.
L’incremento del limite per i trasferimenti di denaro, titoli e libretti al portatore non determina automaticamente la possibilità di detenere un Libretto con un saldo superiore a 999,99 euro. Tuttavia è possibile effettuare un trasferimento di due o più libretti aventi saldo non superiore a 999,99 euro, a condizione di non superare l’importo complessivo di 2.999,99 euro. Il Ministero ritiene che questo comportamento sia legittimo anche se l’indicazione non è del tutto esaustiva in quanto fa riferimento alla normativa antiriciclaggio, ma (salvo ulteriori controindicazioni) l’operazione deve ritenersi lecita anche rispetto alla normativa su denaro contante.
Torneremo su questi argomenti con delle comunicazioni che approfondiranno ulteriormente la materia.
PAROLA CHIAVE
FAVOR REI – principio in base al quale nessun soggetto può essere sanzionato per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile. Se , invece, la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. Il principio è contemplato dall’art.2 del Codice Penale. L’applicazione è stata estesa alla materia tributaria dall’anno 1997.